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IVASS, QUADERNO N. 20/2021: UNA TABELLA UNICA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO FISICO GRAVE

“Proposta di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” (Quaderno n.20, novembre 2021)

Riccardo CESARI, Alessandro COSTANTINI, Antonio Rosario DE PASCALIS, Elio DI JESO, Marco LEOTTA


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS – Link al QUADERNO


IVASS ha pubblicato il Quaderno n. 20, novembre 2021, contenente una proposta di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.

Come noto, l’art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005, modificato dall’art. 1 comma 17 della Legge Concorrenza n.124/2017, affida alla legislazione secondaria il compito di predisporre una specifica tabella, valida su tutto il territorio nazionale, dei risarcimenti per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti (c.d. invalidità macro-permanenti), nonché del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, tenuto conto dell’età del danneggiato. La tabella non è vincolata ai sinistri stradali ed è stata estesa dalla Legge Gelli (art. 7 della Legge 24/2017) al risarcimento dei danni da responsabilità professionale sanitaria. La norma fissa specifici criteri, principi e regole che il legislatore secondario dovrà rispettare nella predisposizione della tabella.

Il Quaderno ricorda che il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico è stato elaborato dalla giurisprudenza del foro di Pisa. La liquidazione è effettuata per mezzo del valore punto di invalidità, ma con predeterminate oscillazioni in base a due criteri fondamentali: la percentuale d'invalidità, che fa innalzare il valore del punto in relazione all'aggravarsi della patologia (funzione crescente), e l'età del danneggiato, che lo fa decrescere proporzionalmente all'anzianità (funzione decrescente). 

Tali principi medico-legali hanno permesso di creare numerose tabelle, di cui la più famosa e maggiormente applicata è quella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Il criterio milanese del punto variabile è stato ritenuto valido e utile dalla Corte di Cassazione, la quale gli ha riconosciuto i pregi di evitare disparità di trattamento, di dare un contenuto oggettivo al giudizio di equità, di consentire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

La tabella milanese presenta, tuttavia, alcune criticità rispetto al mutato quadro e alla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Tabella di Milano: 

  • non garantisce il criterio della crescita più che proporzionale del risarcimento, analogamente a quanto stabilito per le lesioni micropermanenti all’art. 139 del CAP, al crescere del grado di invalidità dal 10° al 100° punto; 
  • non riconosceva, fino alla versione del 2018, autonomia propria al danno morale rispetto a quello biologico, con la conseguenza che il danno morale non era oggetto di una personalizzazione ad hoc; 
  • presenta ancora oggi una maggiorazione a titolo di danno morale da lesione dell’integrità fisica crescente fino al 34° punto di invalidità, e poi costante, anziché progressiva per ciascun punto.

La tabella proposta da IVASS, descritta nel Quaderno, supera le debolezze di quella milanese attraverso soluzioni coerenti con i principi enunciati dalla normativa primaria e la più recente giurisprudenza di Cassazione.