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🇪🇺 Solvency II

DIRETTIVA SOLVENCY II: PUBBLICATI GLI AGGIORNAMENTI DI ALCUNI IMPORTI PER ADEGUARLI ALL’INFLAZIONE

“NOTICE REGARDING THE ADAPTATION IN LINE WITH INFLATION of the amounts laid down in the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)” - (2021/C 423/12) EU OFFICIAL JOURNAL C 423 (19.10.2021)


EUR-LEX
https://eur-lex.europa.eu


EUR-LEX – Link al TESTO NORMATIVO



E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E. C 423, del 19.10.2021) l’Avviso relativo all'adeguamento all'inflazione degli importi previsti dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“Solvency II”).

Ai sensi dell'articolo 300 della stessa Direttiva, infatti, gli importi espressi in euro nel testo normativo sono da rivedere ogni cinque anni, aumentando l'importo base della variazione percentuale degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo di tutti Stati membri (come pubblicato da Eurostat) a partire dal 31 dicembre 2015 fino alla data di revisione. 

La prima revisione degli importi, quindi, deve essere effettuata considerando l'incremento del citato Indice con riferimento al periodo compreso tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020.

A seguito della revisione, gli importi modificati sono i seguenti:

a) all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le condizioni di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva a causa delle dimensioni dell’ impresa:

— alla lettera a), “5 milioni di euro” vengono sostituiti da 5.400.000 euro;

— alle lettere b) e c), “25 milioni di euro” sono sostituiti da 26.600.000 euro; 

— alla lettera e), “0,5 milioni di euro” sono sostituiti da 600.000 euro e “2,5 milioni di euro” vengono sostituiti da 2.700.000 euro. 

b) all'articolo 13, per quanto riguarda la definizione di grandi rischi di cui al punto 27, lettera c):

 — alla lettera i), “6,2 milioni di euro” sono sostituiti da 6.600.000 euro; 

 — al punto ii), “12,8 milioni di euro” sono sostituiti da 13.600.000 euro.

c) All'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda il floor assoluto per il calcolo del requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement, MCR):

 — alla lettera i), “2.500.000 euro” sono sostituiti da 2.700.000 euro e “3.700.000 euro” vengono sostituiti da 4.000.000 euro; 

— al punto ii), “3.700.000 euro” sono sostituiti da 4.000.000 euro;

 — al punto iii), “3.600.000 euro” sono stati sostituiti da 3.900.000 euro, mentre “1.200.000 euro” sono sostituiti da 1.300.000 euro.

Gli Stati membri UE dovranno dare attuazione alle modifiche entro il 19 ottobre 2022.