Panorama Assicurativo Ania

🇮🇳 Vigilanza, Investimenti

INDIA: DALLA VIGILANZA LE LINEE GUIDA PER GLI INVESTIMENTI IN FONDI INFRASTRUTTURALI E IMMOBILIARI

“Investments in Debt Securities of InvITs and REITs” CIRCULAR, 22. Apr. 2021 (Ref. No: IRDAI/F&I/CIR/INV/098/04/2021) “India: Guidelines issued on insurers' investments in securities of infrastructure and real estate trusts” (NEWS RELEASE – Asia Insurance Review)


IRDAI – INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
https://www.irdai.gov.in/

AIR - ASIA INSURANCE REVIEW
https://www.asiainsurancereview.com/


IRDAI - Link al TESTO DELLA CIRCOLARE

AIR - NEWS RELEASE di commento (27 Apr. 2021)


 

L’Autorità di vigilanza sul mercato assicurativo indiano (IRDAI) ha pubblicato, alla fine di aprile, una Circolare in cui definisce le Linee Guida, rivolte alle imprese assicuratrici, per investire in titoli di debito emessi da Fondi di Investimento Infrastrutturali (InvIT - Infrastructure Investment Trusts) e Fondi di Investimento Immobiliare (REIT - Real Estate Investment Trusts).

Attraverso tale iniziativa, IRDAI intende facilitare il miglioramento del rendimento complessivo dei portafogli detenuti dagli assicuratori, garantendo nel contempo l’opportunità di fornire maggiori finanziamenti a lungo termine all’economia reale.

Nelle Linee Guida si indica che le imprese assicuratrici non possono investire in strumenti di debito di InvIT e REIT aventi rating inferiore ad "AA"; gli strumenti con rating - o declassati -  a livelli inferiori ad "AA" dovrebbero far parte della categoria "altri investimenti". Inoltre, il 75% degli investimenti degli assicuratori deve essere effettuato in assets caratterizzati da rating "AAA", mentre il 25% può essere diretto verso attivi con rating "AA" (oppure, al massimo, "A-").  

Le imprese non possono investire più del 10% del loro portafoglio di strumenti di debito in un singolo InvIT o REIT; inoltre, l’ammontare complessivo investito in quote o strumenti di debito emessi da InvIT e REIT non può superare il 3% dei fondi complessivi dell’impresa di assicurazione.