REPORTING DI VIGILANZA SOLVENCY II: L’APPROCCIO DI PRA E LA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE NEL REGNO UNITO
« Solvency II: Supervisory disclosures, the PRA’s supervisory approach and insurance regulations applicable in the United Kingdom - Year-End 2019» (DOCUMENTO, 20.04.2021)
BOE – BANK OF ENGLAND (PRA - PRUDENTIAL REGULATORY AUTHORITY)
https://www.bankofengland.co.uk/
BOE (PRA) - WEBPAGE DI RIFERIMENTO
L’Autorità di vigilanza prudenziale sul mercato finanziario e assicurativo (PRA) del Regno Unito ha pubblicato, il 20 aprile scorso, nuova documentazione relativa a obblighi di reporting, approccio di vigilanza e regolamentazione, ai sensi della Direttiva Solvency II (periodo di riferimento: 2019).
La documentazione include:
- dati statistici aggregati su aspetti chiave dell'applicazione del quadro prudenziale;
- una tabella relativa alle modalità di esercizio delle opzioni previste dalla Direttiva Solvency II;
- link ai testi delle norme assicurative applicabili nel Regno Unito;
- link all'approccio di vigilanza di PRA.
L’informativa ha lo scopo di promuovere un livello uniforme di trasparenza e responsabilità tra le Autorità di vigilanza; il materiale pubblicato è di interesse per le imprese assicuratrici vigilate da PRA.
Si tratta, più in particolare, di quanto segue:
- Leggi, regolamenti, norme amministrative e orientamenti generali per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 31(2), lettera a), della direttiva 2009/138/CE
i. Solvency II - Regolamenti Delegati;
ii. Solvency II - Regolamenti Attuativi;
iii. Solvency II - Delegated Decisions;
iv. Solvency II - Linee guida EIOPA;
v. regolamentazione relativa ai principi contabili internazionali;
vi.audit regulation;
- il processo di vigilanza dell'Autorità per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 31(2), lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
- dati statistici aggregati per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 31(2), lettera c), della Direttiva 2009/138/CE;
- l'esercizio delle opzioni ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, con riguardo al requisito di cui all'articolo 31(2), lettera d), della Direttiva 2009/138/CE;
- obiettivi di vigilanza, principali funzioni e attività in relazione al requisito di cui all'articolo 31(2), lettera e), della Direttiva 2009/138/CE.