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🇪🇺 Cartolarizzazione

EBA, EIOPA ED ESMA: PARERE SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI

“ESAs publish Joint Opinion on jurisdictional scope under the Securitisation Regulation” (NEWS, 26 marzo 2021) ESAs’ Opinion to the European Commission on the Jurisdictional Scope of Application of the Securitisation Regulation (JC 2021 16, 25 March 2021)


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/


EIOPA – Link alla NEWS

EIOPA – Link all’OPINION


Le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - ESA) hanno pubblicato, il 25 marzo scorso, un Parere congiunto sulla portata giurisdizionale, ai sensi del Regolamento sulle cartolarizzazioni (SECR), degli obblighi delle parti delle operazioni di cartolarizzazione stipulate con soggetti non appartenenti all’UE.

Lo scopo del Parere congiunto è quello di facilitare la comprensione di alcune disposizioni previste dal SECR nei casi in cui le entità di Paesi terzi diventino parti di una cartolarizzazione. Il Parere mira a chiarire i potenziali obblighi di tali parti, nonché gli aspetti di conformità correlati a una transazione ai sensi del SECR, e intende contribuire a migliorare il funzionamento dei mercati delle cartolarizzazioni nell'UE.

Le Autorità hanno espresso il loro punto di vista comune sulle difficoltà pratiche incontrate dagli operatori di mercato in relazione all'ambito di applicazione giurisdizionale di varie disposizioni del SECR nei seguenti quattro scenari:

a) cartolarizzazioni in cui alcune, ma non tutte, le parti sell-side - ovvero cedente, prestatore originario, promotore ed emittente di società veicolo - sono situate in un Paese terzo;

b) cartolarizzazioni in cui tutte le parti sell-side sono situate in un Paese terzo e gli operatori dell'UE investono in esse;

c) investimenti in cartolarizzazioni da parte di società controllate da gruppi regolamentati dell'UE, laddove tali controllate siano situate in un Paese terzo; 

d) cartolarizzazioni in cui una delle parti è un gestore di fondi di investimento di un Paese terzo.

Il Parere congiunto raccomanda che queste difficoltà siano affrontate, ove possibile, attraverso la guida interpretativa della Commissione europea.

Le Autorità invitano, inoltre, la Commissione a intraprendere una revisione completa del quadro di applicazione giurisdizionale come parte della futura riforma generale del Regolamento, come mezzo per affrontare a fondo le preoccupazioni dei partecipanti in merito al corretto funzionamento del mercato.