Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Brexit

BREXIT: DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO “MILLEPROPROGHE”. AVVISO IVASS

“Brexit - disposizioni contenute nel decreto legge n° 183/2020 c.d. "Milleproroghe"”


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS – Link all’AVVISO


IVASS ha pubblicato, il 15 gennaio scorso, un avviso relativo alle disposizioni in materia di Brexit contenute nel Decreto cd. “Milleproroghe”(1).

Al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) – si legge nell’Avviso - si è completato il processo di uscita del Regno Unito dall'UE. Dal 1° gennaio 2021 le imprese di assicurazione britanniche, divenute di uno Stato terzo, sono soggette alla disciplina prevista per tali operatori.

Il Governo italiano, con il decreto-legge n° 183/2020 c.d. “Milleproroghe”, ha introdotto misure transitorie nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito.

In particolare, le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che sino al 31 dicembre 2020 risultavano abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi, dal 1° gennaio 2021 sono state cancellate dagli elenchi tenuti dall’IVASS. Esse proseguono l'attività nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall'impresa in uno specifico Piano da presentare all’IVASS.

Tali imprese devono:

  • informare contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale;
  • presentare all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un Piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
  • presentare all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del Piano.

I consumatori (contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative):

  • devono ricevere dall’impresa con sede legale nel Regno Unito un’informativa sulle modalità attraverso le quali l’impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell’impresa;
  • dal 1° gennaio 2021 possono recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che abbiano durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero possono esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso;
  • non possono avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti;
  • possono inviare i reclami direttamente all’impresa, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP 24/2008 e, in caso di mancata risoluzione, all’IVASS.

 

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(1) In materia di Brexit, si veda: “IVASS: informativa agli assicurati italiani in vista del completamento della Brexit”, in Panorama Assicurativo n. 206, dicembre 2020 (Sezione “NORMATIVA”). 
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/51101/articolo/74645