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IVASS: CONSULTAZIONE SULL’ESTENSIONE AL 2020 DELLA SOSPENSIONE DELLE MINUSVALENZE SUI TITOLI NON DUREVOLI

“Modifiche al Regolamento IVASS n.43 del 12 febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal Decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n. 4/2020)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS - Link al DOCUMENTO



IVASS ha avviato, il 3 dicembre scorso, una pubblica consultazione sulle modifiche al Regolamento n. 43/2019(1), di attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, che prevede l’estensione all’esercizio 2020 delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze sui titoli non durevoli, originariamente previste dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136 (analogamente a quanto previsto per il 2019 in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019(2)).

Le modifiche apportate al Regolamento n. 43/2019 disciplinano l’esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico local GAAP, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa. La disposizione consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel periodo: è consentito alle imprese, che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutarli al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Analogamente a quanto previsto per gli esercizi 2018 e 2019, le imprese che si avvalgono della facoltà per il 2020 trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, accantonano gli utili emersi dall’esercizio della facoltà in  una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà.

Il Regolamento prevede, altresì, che la deroga sia adottata con una delibera dell’organo amministrativo, che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. L’esercizio di tale facoltà – precisa l’Istituto - non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

 

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(1) Si veda, al riguardo: “IVASS: Regolamento n. 43/2019 sulla sospensione temporanea delle minusvalenze”, in Panorama Assicurativo n. 185, marzo 2019 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40439&est=1

(2) In proposito, si veda: “Sospensione minusvalenze: pubblicato il Provvedimento IVASS n. 92/2019”, in Panorama Assicurativo n. 195, gennaio 2020 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=41200&est=1