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IVASS: SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLI IN RUN OFF

“Schema di Provvedimento IVASS recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 dell’8 febbraio 2008 concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n.5/2020)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS – Link al DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE




IVASS ha posto in pubblica consultazione, i primi di dicembre, uno schema di Provvedimento recante proposte di modifica del Regolamento ISVAP n. 14 dell'8 febbraio 2008, concernente il trasferimento di portafogli in run-off.

Lo schema di Provvedimento reca, nello specifico, disposizioni concernenti il trasferimento di portafoglio di cui agli articoli 198 e seguenti del Codice delle assicurazioni private, volto a consentire anche il trasferimento di un portafoglio costituito “da soli sinistri” a favore di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata. La modifica, che anticipa la revisione sistematica in corso della normativa secondaria per adeguarla al framework Solvency II, aggiorna gli orientamenti dell’Istituto in linea con l’approccio seguito da altri Paesi europei.

Lo schema di Provvedimento, in particolare, modifica l’articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento ISVAP n. 14 dell’8 febbraio 2008, nella parte in cui, nel definire il “portafoglio”, precisa che “...  il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”.

Lo specifico intervento sul Regolamento n. 14/2008 viene incontro all’esigenza, rappresentata dal mercato, di una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati. Le regole prudenziali introdotte da Solvency II, richiedendo la determinazione dei requisiti patrimoniali sulla base dei rischi assunti, consentono alle imprese di perseguire soluzioni organizzative più efficienti.

Tale modifica si inquadra anche nell’ambito della nuova normativa prudenziale, tenuto conto che la gestione di un portafoglio in run off implica:

  • l’amministrazione di una massa di rapporti assicurativi che devono essere gestiti ed eseguiti nel rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni legali che li disciplinano;
  • l’assunzione del rischio tipicamente legato alla fase di operatività delle coperture, riconducibile alla previsione e corretta quantificazione degli impegni assunti.

Infine, le metodologie di calcolo del requisito di capitale introdotte dal regime Solvency II seguono un approccio risk-based che, comprendendo anche i rischi di riservazione e di mercato, consentono di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all’attività di gestione dei soli portafogli in run-off. L’importanza della tematica è avvertita non solo in Italia ma anche a livello internazionale. In particolare, in seno a EIOPA è in corso una discussione sulle specificità delle imprese che si occupano del run-off, avuto riguardo, tra l’altro, al modello di business specifico e ai principali rischi gravanti sulle predette imprese.

Il Provvedimento si compone di 3 articoli. Tenuto conto dei nuovi elementi che hanno portato a riconsiderare i presupposti su cui si fondava l’originaria formulazione della nozione di portafoglio assicurativo, l’articolo 1 apporta una modifica alla definizione di “portafoglio”  - di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) -  al fine di ricomprendervi quelli costituiti, come detto, anche da sole obbligazioni. Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l’entrata in vigore della modifica normativa.

La scadenza per l’invio di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stata fissata al 18 dicembre 2020.