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EBA, EIOPA, ESMA: BOZZE DI STANDARD REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TRANSAZIONI INFRAGRUPPO SU DERIVATI ED EQUITY OPTIONS

“ESAs propose to adapt the EMIR implementation timelines for intragroup transactions, equity options and novations to EU counterparties” (NEWS, 23 novembre 2020) FINAL REPORT - EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework as well as on novations from UK to EU counterparties (23 November 2020)


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://www.eiopa.europa.eu/

ESAs – EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES
https://esas-joint-committee.europa.eu/


EIOPA Link alla NEWS

EIOPA - Link al REPORT



L'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti e dei mercati finanziari (ESMA) hanno pubblicato, il 23 novembre scorso, una relazione finale con progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) con cui propongono di modificare il Regolamento delegato della Commissione sulle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati da una controparte centralizzata (requisiti di margine bilaterali), ai sensi del Regolamento sull'infrastruttura del mercato europeo (EMIR).

ESMA, inoltre, ha pubblicato una relazione finale con un nuovo progetto di RTS che propone di modificare i tre Regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione ai sensi dell'EMIR.

Transazioni infragruppo

Le modifiche incluse in questo progetto di RTS propongono di estendere l'esenzione temporanea di 18 mesi per le operazioni infragruppo.

Il Regolamento delegato sul margine bilaterale e quello sull'obbligo di compensazione hanno originariamente introdotto esenzioni temporanee per le operazioni infragruppo con entità di Paesi terzi, al fine di facilitare le procedure centralizzate di gestione del rischio mentre sono in corso di valutazione le pertinenti decisioni di equivalenza.

Opzioni su azioni

Le modifiche incluse nel progetto di RTS sul margine bilaterale propongono di estendere per tre anni l'esenzione temporanea per le opzioni su azioni singole o le opzioni su indici.

Il Regolamento delegato sul margine bilaterale ha originariamente introdotto un'esenzione temporanea per le opzioni su azioni in modo da facilitare la convergenza normativa internazionale per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio.

Il nuovo progetto di RTS per le operazioni infragruppo e le opzioni su azioni propone di estendere le suddette esenzioni temporanee per evitare costi indebiti e una situazione di parità di condizioni per le controparti dell'UE.

Novazioni da controparti britanniche a controparti UE

Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE, le Autorità europee di vigilanza e altre Autorità e Istituzioni dell'UE hanno sottolineato l'importanza che gli operatori di mercato siano preparati per la fine del periodo di transizione. I progetti di RTS introducono una soluzione normativa per supportare questi preparativi.

Il progetto di RTS consente alle controparti britanniche di essere sostituite con controparti dell'UE senza attivare il margine bilaterale e gli obblighi di compensazione a determinate condizioni. Questa esenzione limitata garantirebbe parità di condizioni tra le controparti dell'UE e il mantenimento delle condizioni normative ed economiche in base alle quali i contratti sono stati originariamente stipulati.