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🇪🇺 Finanza sostenibile, Disclosure

SUSTAINABILITY DISCLOSURE NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI. LETTERA DELLA COMMISSIONE ALLE ESA

«Application of Regulation (EU) 2019/2088 on the sustainability-related disclosures in the financial services sector» - EC Letter to the ESAs (Oct.2020)


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A fine ottobre, EIOPA ha pubblicato il testo della Lettera che la Commissione ha indirizzato alle Autorità europee di vigilanza sui mercati finanziari (EIOPA, EBA, ESMA) quanto all'applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (e relativi Standard tecnici) (1).

Nella Lettera, la Commissione evidenzia che, data la portata dei rischi posti dal cambiamento climatico, dal degrado dell'ambiente e da altre questioni di sostenibilità – e delle sfide ad essi connesse –, risulta urgente e necessario intraprendere azioni decise e un maggiore impegno da parte di tutti i settori economici, non escluso quello dei servizi finanziari.  Al fine di mobilitare il necessario capitale – prosegue la Commissione –   è fondamentale per gli investitori che venga facilitata l’identificazione degli impatti negativi dei loro investimenti sui fattori di sostenibilità. È inoltre essenziale migliorare la credibilità degli investimenti sostenibili e la consapevolezza generale in merito ai  sustainability risk.   Il Regolamento (UE) 2019/2088 rappresenta, secondo la Commissione, un elemento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi.

La Commissione precisa che il calendario di scadenze risulta molto serrato (l’ applicazione delle disposizioni del Regolamento è prevista a partire dal marzo 2021), mentre la pandemia Covid-19 sta creando ritardi negli iter normativi e condizioni di stress per economie e mercati;  tuttavia, in sostanza, l'applicazione del Regolamento non è subordinata all'adozione formale e all'entrata in vigore o all'applicazione di Regulatory Technical Standards (RTS), posto che  le norme stabiliscono, a Livello 1, i principi generali della sustainability disclosure in tre aree distinte.   La Commissione evidenzia, poi, che sul piano dell’integrazione dei sustainability risks nel processo decisionale di investimento, gli operatori del settore finanziario sono già tenuti – in conformità con la normativa di settore – a tenere in considerazione tali rischi nei loro processi interni. Il Regolamento in parola richiede “trasparenza” al riguardo, senza ulteriori dettagli necessari nelle norme tecniche di regolamentazione.

La Lettera prosegue evidenziando che, in merito alla trasparenza in materia di “impatti negativi sulla sostenibilità”, numerosi partecipanti al mercato finanziario attualmente già rispettano i requisiti di informativa non finanziaria (“non-financial reporting requirements”), ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, o aderiscono a Standard internazionali; pertanto, pur in mancanza di Standard tecnici di regolamentazione (RTS) completi, non vi è nulla che impedisca ai partecipanti al mercato finanziario di rispettare  i requisiti di Livello 1 stabiliti dal Regolamento in parola.

Di conseguenza, tutte le date di applicazione del Regolamento vengono mantenute con effetto dal 2021; la Commissione indica che i partecipanti ai mercati finanziari soggetti al Regolamento dovranno rispettarne le norme a partire dalla data di applicazione prevista.  Solo i Regulatory Technical Standards-RTS   saranno applicabili in una fase successiva, per consentire alle Autorità nazionali competenti di adottare azioni di vigilanza ordinate ed efficaci sulla compliance rispetto a quanto stabilito dal Regolamento.

La Commissione è pronta a coordinarsi con le Autorità europee di vigilanza (ESA) e con le Autorità nazionali competenti in merito a tale approccio.

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(1) Sul punto, si veda: “‘Disclosure Regulation’ e   ‘Low-carbon Banchmark Regulation’ pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE ”, in Panorama Assicurativo n. 195, gennaio 2020 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=41258&est=1