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PROCEDIMENTO SANZIONATORIO: PROVVEDIMENTO IVASS SULL’AUDIZIONE A DISTANZA DELLE PARTI

“Procedimento sanzionatorio: procedura per l’audizione a distanza delle parti” (Provvedimento n. 99 del 6 ottobre 2020)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS Link al PROVVEDIMENTO



IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 99, del 6 ottobre 2020, in materia di procedimento sanzionatorio e procedure per l’audizione a distanza delle parti.

L’Istituto fa presente che, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC, ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito. A tal fine, il destinatario della contestazione comunica l’indirizzo di posta elettronica collegato al contatto Skype di riferimento.

In mancanza di apposita richiesta, nella comunicazione della data fissata per l’audizione prevista dall’articolo 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, IVASS informa l’interessato della possibilità di avvalersi della facoltà di audizione a distanza, alle stesse condizioni sopra menzionate.

Ove l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, si osserva la procedura disciplinata dagli articoli 3 e seguenti del provvedimento in esame, dedicati rispettivamente a:

  • identificazione della parte (art. 3);
  • svolgimento dell’audizione a distanza (art.4);
  • lettura del verbale e trasmissione alla parte (art.5);
  • sottoscrizione e ritrasmissione del verbale all’IVASS (art. 6);
  • sottoscrizione del verbale da parte dell’organo competente dell’IVASS (art. 7);
  • problemi tecnici della piattaforma (art. 8).