Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Solvency II, Misure transitorie

IVASS: ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI MISURE TRANSITORIE SULLE RISERVE TECNICHE

“Integrazione ai quesiti in tema di misura transitoria sulle riserve tecniche (MTRT)”


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS Link al DOCUMENTO



IVASS, il 28 maggio scorso, ha pubblicato alcune integrazioni ai chiarimenti sulle disposizioni relative all'applicazione della Misura Transitoria sulle Riserve Tecniche (MTRT) previste nel Regolamento IVASS n. 26/2016(1).

I temi su cui si sofferma l’Istituto di vigilanza nel suo nuovo intervento sono i seguenti:

  • Risk Appetite Framework, politica di gestione dei rischi e distribuzione dei dividendi;
  • verifica periodica della misura transitoria e nuove istanze;
  • interazione tra misure LTG e MTRT.

Sul primo punto, IVASS chiarisce che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, potrà valutare la possibilità  -  sulla base della situazione patrimoniale, del profilo di rischio, degli obiettivi strategici dell’impresa -  di consentire di utilizzare, previa delibera dell’organo amministrativo che ne fissa i termini, un periodo di tolleranza massimo di 4 mesi sui limiti intermedi (esclusa quindi la soglia di tolleranza inferiore, c.d. hard limit) – calcolati senza tener conto del beneficio derivante dalla MTRT – definiti dall’impresa nell’ambito del sistema degli obiettivi di rischio di cui all’art. 5, comma 2, lettera e) del Regolamento n. 38/2018.

Sul secondo punto, con riferimento ai parametri tecnico-finanziari da utilizzare per il calcolo della MTRT, l’Istituto ribadisce che devono essere presi in considerazione quelli vigenti alla data di chiusura dell’ultimo esercizio finanziario. Pertanto, in caso di istanza di accesso alla misura nel corso del 2020, la data di riferimento per il calcolo della MTRT sarà in via generale il 31/12/2019.
Tuttavia, tenuto conto della situazione emergenziale in corso, in via del tutto eccezionale e con riferimento alle sole richieste di adozione della misura presentate nel corso del 2020, è concessa la possibilità di considerare come data di riferimento del calcolo quella del 31 marzo 2020. Analogo riferimento potrà essere utilizzato dalle imprese già autorizzate, laddove queste ultime abbiano rilevato una variazione del profilo di rischio dell’impresa e abbiano avviato un confronto con l’Istituto per valutare l’eventuale revisione della misura.

Infine, sul terzo punto, IVASS chiarisce che Il ricalcolo annuale non è propedeutico a un aggiustamento automatico della misura transitoria. Il calcolo della misura, a meno di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio, è congelato al momento dell’istanza e il monitoraggio annuale è finalizzato alla sola verifica che il run-off del portafoglio rimanga coerente con il fattore di ammortamento lineare previsto in fase di autorizzazione. Pertanto, ad esempio, gli effetti di una variazione del Volatility Adjustment successiva all’autorizzazione della misura non comportano una automatica riduzione della misura transitoria.

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(1) Si veda, in proposito: “IVASS: risposte ai quesiti in materia di misura transitoria sulle riserve tecniche”, in Panorama Assicurativo n. 187, maggio 2019 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40625&est=1