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🇮🇹 Brexit

BREXIT: COMUNICATO DEL MEF SULLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI NEL PERIODO TRANSITORIO

“Ratificato accordo su Brexit: piena continuità per i servizi finanziari fra Italia e Regno Unito nel periodo transitorio” (Comunicato Stampa N° 19 del 31/01/2020)


MEF – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
http://www.mef.gov.it/index.html


MEF Link al COMUNICATO STAMPA



Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato un Comunicato stampa in cui annuncia che, per effetto della ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dal 1° febbraio 2020 inizia il periodo di transizione durante il quale si manterrà la piena continuità per i servizi finanziari.

Il 30 gennaio – si legge nel Comunicato – si è conclusa la ratifica dell’Accordo di recesso con l’approvazione da parte del Consiglio della UE. Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e ha cessato di essere rappresentato nelle istituzioni europee.

L’Accordo prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro.

Alla luce di ciò, non troveranno applicazione le norme contenute nel decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, che reca la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza di Accordo(1).

In base a quanto previsto nell’Accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai Paesi terzi. Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-UE.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione per uno o due anni dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.

 

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(1) Si veda: “Approvato in via definitiva il “DL Brexit”, in Panorama Assicurativo n. 188, giugno 2019 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40695&est=1