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🇮🇹 Assicurazione r.c. auto

IVASS: IN CONSULTAZIONE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTESTATO DI RISCHIO R.C. AUTO

“Schema di Provvedimento IVASS recante modifiche alle disposizioni dettate dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato del rischio, nonché all’allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all’art. 134, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - dal c.d. DL fiscale (Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019)” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, n. 1/2020)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS Link al DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, n. 1/2020



IVASS ha posto in pubblica consultazione, il 27 gennaio scorso, uno Schema di Provvedimento recante modifiche alla regolamentazione in materia di r.c. auto, con particolare riguardo all’attenzione sullo stato del rischio.

Come è noto, l’articolo 134, comma 4-bis, CAP è stato recentemente modificato dall’articolo 55-bis, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cd. DL Fiscale). Il “DL Fiscale” è stato poi convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il nuovo art. 134, comma 4-bis, del CAP prevede che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati  - purché in assenza di sinistri con responsabilità  esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio -  relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già  titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Lo schema di provvedimento in consultazione, in linea con la normativa primaria, ha come obiettivo l’adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti interessate dalla modifica della normativa primaria.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS entro il 6 febbraio 2020.