Panorama Assicurativo Ania

🇫🇷 Assicurazione vita, Riserve tecniche, Solvibilità

FRANCIA: VARATO IL DECRETO SULLE RISERVE PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI NEI RAMI VITA

“Arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie” - NOR : ECOT1936946A MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE n° 0301, 28 décembre 2019


LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/


LEGIFRANCE Link al DECRETO



È stato varato, alla fine dello scorso dicembre, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze francese (Arrêté 24 décembre 2019) che stabilisce che le riserve tecniche per partecipazioni agli utili nell’assicurazione vita possono essere utilizzate dalle imprese, in determinate circostanze, per assorbire le perdite.

In Francia le compagnie vita devono, in linea teorica, riconoscere agli assicurati la totalità degli utili ottenuti con la gestione del risparmio raccolto. Tuttavia, esse possono accantonare una parte di tali utili per un certo numero di anni, al fine di garantire una performance regolare agli assicurati anche in presenza di crisi sui mercati. Si tratta delle “provisions pour participation aux bénéfices (PPB)”, che rappresentano somme di proprietà degli assicurati, ai quali devono essere riconosciute entro un termine massimo di 8 anni.

Il Decreto ministeriale dello scorso dicembre consente alle imprese assicuratrici di considerare tali somme come capitale proprio, rendendole pertanto utilizzabili, in caso di shock finanziario, per assorbire le perdite.
L’applicazione di tale misura è subordinata al rispetto di alcune condizioni:

  • innanzitutto, è necessario richiedere l’autorizzazione all’Autorità di vigilanza (ACPR), che la concederà solo qualora ricorrano “circostanze eccezionali”;
     
  • tali circostanze eccezionali si verificano quando l’impresa abbia registrato un saldo del conto tecnico vita negativo nell’ultimo esercizio contabile e non disponga dei fondi necessari per coprire il requisito di solvibilità (SCR);
     
  • l’impresa richiedente deve inoltre presentare un piano dettagliato che preveda la restituzione delle somme accantonate agli assicurati in un periodo massimo di 8 anni;
     
  • fino al momento della restituzione di tali somme agli assicurati, l’impresa non può procedere alla corresponsione di dividendi agli azionisti.