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🇪🇺 Vigilanza

RIFORMA DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE: IN GAZZETTA UFFICIALE I REGOLAMENTI

“REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il Regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il Regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il Regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il Regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il Regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi” "REGOLAMENTO (UE) 2019/2176 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) n.1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico" (Testo rilevante ai fini del SEE) GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA - L 334, 27 dicembre 2019


EUR-LEX
https://eur-lex.europa.eu


EUR-LEX Link ai REGOLAMENTI nn. 2019/2175 e 2019/2176



Sono stati pubblicati, sulla GUUE N. 334 del 27 dicembre 2019:

  • il Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, relativo alla modifica dei regolamenti istitutivi dell'Autorità europea di vigilanza bancaria (EBA), di vigilanza assicurativa e delle pensioni aziendali (EIOPA) e di vigilanza sugli strumenti finanziari e sui mercati (ESMA);
     
  • il Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla modifica del Regolamento sulla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e istitutivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).

Con riguardo alla revisione delle tre Autorità di controllo settoriali e, in particolare, a quella dell'EIOPA,  i nuovi provvedimenti  - che si applicano dal 1° gennaio 2020 -   riguardano, fra gli altri, i seguenti aspetti:

  • Governance. Il ruolo del Presidente è leggermente rafforzato, dandogli il potere di voto, salvo casi specifici, e la possibilità di convocare un panel per dirimere i casi di violazione del diritto dell'Unione e di disaccordo fra le vigilanze;
     
  • Stress Test. I risultati degli stress test continueranno a essere forniti a livello aggregato;
     
  • Finanziamento. È stato confermato l'attuale sistema di finanziamento – ossia, 60% a carico delle Autorità nazionali e 40% a carico del bilancio UE –, senza introdurre un contributo da parte dell'industria assicurativa;
     
  • Poteri diretti. Si specifica, in maggior dettaglio, il potere di vietare o restringere la vendita di prodotti quando questi rischiano di causare danni significativi ai consumatori o minacciano l'integrità dei mercati finanziari;
     
  • Libera Prestazione di Servizi (LPS) o Libertà di Stabilimento (LS). Nei casi in cui una parte rilevante dell'attività dell'impresa si svolge in LPS o LS, si introduce un dovere di notifica dell'Autorità del Paese d'origine a EIOPA e all'Autorità del Paese di attività, così come in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa o di altri rischi emergenti;
     
  • Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Autorità bancaria è rafforzato in relazione alla vigilanza su tutte le istituzioni finanziarie relativamente all'antiriciclaggio. EIOPA e ESMA avranno un ruolo nel processo decisionale partecipando ai comitati interni.

Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti, le tre ESA dovrebbero tenere conto dell'innovazione tecnologica, dei modelli di business innovativi e sostenibili e dell'integrazione dei fattori collegati all'ambiente, alla società e alla governance, promuovendo la finanza sostenibile e l'innovazione in un contesto di stabilità finanziaria.