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🇪🇺 Solvency II, Volatility adjustment

SOLVENCY II: PUBBLICATA LA MODIFICA ALLA DIRETTIVA SOLVENCY II SUL VOLATILITY ADJUSTMENT

“DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 2019, che modifica la Direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)” GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA - L 334, 27 dicembre 2019


EUR-LEX
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EUR-LEX Link alla DIRETTIVA 2019/2177



È stata pubblicata sulla GUUE n. 334, del 27 dicembre 2019, la Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019,  che modifica: la Direttiva in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), la Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la Direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alle modifiche apportate alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), è stato introdotto un cambiamento del meccanismo di calcolo del Volatility Adjustment (VA), apportando una modifica a uno dei valori soglia delle condizioni di attivazione da soddisfare per permettere l'attivazione della componente nazionale (art. 2, punto 1).

Il meccanismo di funzionamento del VA prevede che -  oltre a un aggiustamento uguale per tutti i Paesi che condividono la stessa valuta (“currency adjustment”), basato sul differenziale di rendimento rispetto al tasso privo di rischio di un portafoglio rappresentativo degli investimenti di una compagnia media europea -,   in caso di forti oscillazioni localizzate in un singolo mercato, si attivi  - per quest'ultimo -  un aggiustamento specifico e aggiuntivo (“country adjustment”).

L'aggiustamento nazionale, definito come differenza tra lo spread country corretto per il rischio e il doppio dello spread currency, si applica solo quando tale differenza è positiva e lo spread country è maggiore di 100 punti base. La modifica introdotta riduce quest’ultima soglia da 100 a 85 punti base, agevolando la sua attivazione.

Questa particolare misura dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020.