Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Vigilanza, Antiriciclaggio, Terrorismo

EBA, EIOPA, ESMA: LINEE GUIDA SULLA COOPERAZIONE DI VIGILANZA SUL FRONTE DEL RICICLAGGIO

“ESAs transform the way competent authorities cooperate with each other on AML/CFT matters” (NEWS, 16.12.2019) “FINAL REPORT on Joint Guidelines on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU)2015/849 between competent authorities supervising credit and financial institutions - The AML/CFT Colleges Guidelines” (JC 2019 81 - 16.12.2019)


ESAs – EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES (Joint Committee)
https://esas-joint-committee.europa.eu/

EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


EIOPA - Link alla NEWS (16.12.2019)

EIOPA - Link al FINAL REPORT



Le tre Autorità europee di vigilanza finanziaria (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato, il 16 dicembre, alcune Linee Guida che istituiscono, per la prima volta nell'UE, Collegi di supervisori nell’ambito delle attività di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML / CFT), al fine di assicurare un'efficace cooperazione e scambio di informazioni tra Autorità competenti.

Recenti casi di riciclaggio con coinvolgimento di banche dell'UE suggeriscono che  -  nei casi in cui le imprese operino in diversi Paesi -  l'incapacità delle Autorità di comunicare efficacemente ha creato lacune che hanno permesso gravi e prolungate inadempienze. 
Le tre Autorità hanno redatto gli orientamenti per garantire che, in futuro, i Supervisor di diversi Stati membri dispongano di un quadro di cooperazione formale in grado di garantire una vigilanza adeguata ed efficace sulle imprese che operano a livello transfrontaliero.

Le Linee Guida richiedono che, nelle situazioni in cui un'impresa operi in più di tre Stati membri, le Autorità di vigilanza istituiscano un Collegio apposito. Sono stabilite norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento di tali Collegi, che riuniranno i supervisori della stessa azienda, nonché altre parti interessate (ad esempio, i supervisori prudenziali e quelli di Paesi terzi). Questo per garantire a tutte le Autorità l'accesso a informazioni complete  e il loro utilizzo per la valutazione del rischio e l'approccio di vigilanza.

Gli orientamenti includono anche disposizioni per strutturare la cooperazione in materia di vigilanza in situazioni in cui non sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione di un Collegio.

Gli orientamenti congiunti – sottolineano le tre Autorità – sono stati elaborati conformemente agli articoli 50 bis, 57 bis e 57 ter della direttiva (UE) 2015/849 (la quarta direttiva antiriciclaggio dell'UE), che fornisce la base giuridica per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza prudenziale e quelle competenti per l’AML/CFT nell'UE e con le Autorità di Paesi terzi.