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🇪🇺 Innovazione digitale, Responsabilità civile

LA RESPONSABILITA’ PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALTRE “EMERGENZE DIGITALI”: REPORT DELLA COMMISSIONE UE

“Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies” REPORT from the Expert Group on Liability and New Technologies – New Technologies Formation (2019)


EUROPEAN COMMISSION
https://ec.europa.eu/


EUROPEAN COMMISSION - Link al REPORT

EUROPEAN COMMISSION - Artificial Intellingence (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE)


 

Lo studio in esame, recentemente pubblicato dalla Commissione europea  (Expert Group on Liability and New Technologies), presenta  lo “stato dell'arte” in tema di risarcimento del danno conseguente al passaggio di sistemi ed economie all’Intelligenza Artificiale e alle tecnologie digitali.

Le richieste di risarcimento si basano attualmente sugli esistenti regimi di responsabilità previsti
dal diritto privato, ove possibile in connessione con lo strumento assicurativo (r.c. generale, r.c. prodotti). Ad eccezione della r.c. prodotti, tuttavia  - armonizzata, sul piano europeo, dalla Product Liability Directive -,  i restanti regimi sono materia di competenza dei singoli Paesi UE.

Nella valutazione di tali regimi di responsabilità, il  Gruppo di Esperti della Commissione europea  ha concluso che le regole in vigore garantiscono un livello di protezione “basic” nell’eventualità di danni causati dalle tecnologie digitali. Tuttavia, va tenuto presente che le caratteristiche specifiche di tali tecnologie e delle loro applicazioni  (tra cui: complessità, limitata prevedibilità, vulnerabilità al cyber risk)  potrebbero  rendere più difficile attribuire efficientemente la responsabilità e offrire agli aventi diritto un adeguato risarcimento.

Il report (strutturato in due sezioni(1))  elenca requisiti e caratteristiche cui dovrebbero rispondere i regimi di responsabilità per essere in grado di fronteggiare  le sfide conseguenti alla diffusione della digitalizzazione. Fra i principali:

  • l’utilizzo della robotica in ambienti aperti al pubblico dovrebbe essere assoggettato a più rigorose norme  in materia di responsabilità;
     
  • anche in assenza di situazioni catalogabili come “aggravio di rischio”, chi utilizza tecnologie digitali dovrebbe essere tenuto a rispettare i doveri di accurato monitoraggio e  corretto mantenimento  di quanto già in uso (ed essere reso responsabile per la violazione di tali doveri in caso di non ottemperanza);
     
  • laddove un particolare tipo di tecnologia aumenti le difficoltà di provare l'esistenza di un elemento di responsabilità al di là di quanto ci si possa ragionevolmente aspettare, le vittime dovrebbero avere diritto ad agevolazioni quanto all’onere della prova  (“facilitation of proof”);
     
  • la distruzione dei dati della vittima dovrebbe essere considerata come un danno a tutti gli effetti, risarcibile in base a specifiche condizioni.

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(1) “Liability for emerging digital technologies under existing laws in Europe” e “Perspectives on liability for emerging digital technologies”.