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🇮🇹 Antiriciclaggio

IVASS: IN CONSULTAZIONE IL PROVVEDIMENTO SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

“Schema di Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. Lo schema di Provvedimento modifica inoltre il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio” (DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n. 4/2019 - 11.12.2019)


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IVASS DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 4/2019



IVASS ha posto in pubblica consultazione, l’11 dicembre scorso (Documento di consultazione n. 4/2019), uno Schema di Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Lo Schema di Provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 44/2019, introducendo la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.

Come si legge nella Relazione di presentazione del Provvedimento, l’articolo 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e l’articolo 16 (Procedure di mitigazione del rischio) del Decreto Legislativo 231/2017 attribuiscono all’IVASS, rispettivamente, il compito di definire, per i diversi operatori del mercato assicurativo:

  • i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono esposti, commisurandoli alla specifica attività svolta e alle dimensioni di tali soggetti;
     
  • i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali sedi secondarie in Italia e intermediari assicurativi istituiscono una funzione antiriciclaggio e ne individuano un titolare, istituiscono una funzione di revisione interna indipendente, che verifichi le politiche, le procedure e i controlli.

La ratio sottostante tale scelta normativa – prosegue la Relazione – è da ricondurre al principio cardine che guida la disciplina in materia antiriciclaggio: l’approccio basato sul rischio. Solo attraverso la normativa secondaria, indirizzata a soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di destinatari della norma primaria, è possibile infatti – sottolinea l’Istituto – fornire concrete indicazioni per la realizzazione di presidi basati sull’effettiva esposizione al rischio.

I criteri e le metodologie per la valutazione del rischio sono in linea con quanto disciplinato negli anni 2017 e 2018. L’Istituto, nel dare attuazione alle citate disposizioni del decreto legislativo, ha colto l’occasione per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi del sottoinsieme di soggetti - rientranti nell’ambito della categoria di imprese e intermediari che la norma primaria definisce “stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana” - tenuti a porre in essere presidi organizzativi minimi.