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🇪🇺 PEPP

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO 2019/1238 SUI PEPP

“REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)” "REGULATION (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP)" PE/24/2019/REV/1 - O.J./G.U.U.E. L 198, 25.7.2019


EUR-LEX
https://eur-lex.europa.eu/


EUR-LEX Link al REGOLAMENTO



Il 25 luglio è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), il Regolamento 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale panaeuropeo (PEPP).

Il testo del regolamento prevede, fra l’altro, che:

  • i PEPP siano offerti da banche, assicurazioni, fondi d’investimento, fondi pensione o anche da fondi alternativi;
     
  • i PEPP siano autorizzati dalle singole Autorità nazionali di vigilanza. A EIOPA sarà affidata la tenuta di un registro dei PEPP autorizzati e ad essa confluiranno le informazioni sulle normative previdenziali dei singoli Paesi, nonché il monitoraggio ex post con poteri d’intervento;
     
  • la loro portabilità all’interno dell’Europa;
     
  • relativamente agli obblighi di trasparenza sui nuovi prodotti, i produttori e i distributori dovranno consegnare ai clienti e aggiornare periodicamente una scheda informative specifica, cd. PEPP KID (Key Information Document);
     
  • vi siano due fasi di consulenza, la prima in fase di collocamento e la seconda due mesi prima della scelta della forma di decumulo;
     
  • sui profili finanziari dei nuovi strumenti, oltre alla possibilità di offrire fino a sei opzioni di investimento, il PEPP “di base” - dove prevedibilmente confluiranno le maggiori adesioni -  dovrà contenere la garanzia del capitale o comunque utilizzare strategie finanziarie volte alla protezione del capitale. Per questa opzione è stato, inoltre, introdotto un tetto ai costi e alle commissioni pari all’1% del capitale accumulato nell’anno.

Infine, è rimasta affidata alle singole legislazioni nazionali la gran parte delle disposizioni sulla fase di decumulo dei capitali accantonati (età pensionabile, possibilità di riscatto anticipato, ecc.), così come il problema del trattamento fiscale delle future rendite o dei capitali.

La data di entrata in vigore del Regolamento è il 14 agosto e da quel momento scattano i dodici mesi entro cui dovranno essere approvate le misure di secondo livello - ovvero 3 Atti delegati, 7 norme tecniche di regolamentazione e 2 norme tecniche di attuazione - fra cui le tecniche di mitigazione del rischio, gli standard tecnici su costi e commissioni, la presentazione dei documenti informativi e le stime sulle prestazioni future(1).

Il provvedimento si applicherà 12 mesi dopo la pubblicazione nella GUUE degli atti delegati.

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(1) In proposito si veda anche: “PEPP: la Commissione UE chiede a EIOPA un parere tecnico sugli Atti Delegati”, in questo stesso numero di Panorama Assicurativo  (Sezione "UNIONE EUROPEA").
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40907&est=1