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🇪🇺 Fondi di garanzia

ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA PER GLI ASSICURATI IN EUROPA: CONSULTAZIONE EIOPA

“EIOPA consults on the harmonisation of the national insurance guarantee schemes” (NEWS RELEASE, 12.07.2019) “Consultation Paper on Proposals for Solvency II 2020 Review - Harmonisation of National Insurance Guarantee Schemes” (EIOPA-BoS-19-259)


EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


EIOPA - Link alla NEWS RELEASE (e ai documenti correlati)

EIOPA Link al CONSULTATION PAPER (EIOPA-BoS-19-259)


 

Il 12 luglio scorso,  EIOPA ha avviato una consultazione pubblica in merito a un Advice  in materia di armonizzazione dei fondi di garanzia per gli assicurati (insurance guarantee schemes - IGS) fra gli Stati membri dell'Unione europea(1). Tale consultazione costituisce una bozza di risposta alla “Call for Advice” della Commissione europea dello scorso 11 febbraio, per la parte relativa al tema in questione(2).

EIOPA ritiene che ogni Stato membro UE debba disporre di un guarantee scheme nazionale per la tutela degli assicurati in caso di fallimento di un’impresa; ciò dovrebbe avvenire nel rispetto di un insieme minimo di caratteristiche armonizzate.  L’Autorità, pertanto, auspica l'istituzione di una rete di fondi assicurativi di garanzia, sufficientemente armonizzati e adeguatamente finanziati. Allo stesso tempo, ritiene essenziale tenere conto del principio di proporzionalità, al fine di evitare oneri eccessivi a carico delle imprese assicuratrici e degli Stati membri. In tale contesto, è importante, secondo EIOPA, un approccio flessibile per quanto concerne la struttura giuridica e l'impostazione dei fondi.

La “bozza” di Advice riguarda le seguenti aree:

  • ruolo e funzionamento:  l’IGS dovrebbe essere istituito con l'obiettivo primario di proteggere gli assicurati, ad esempio garantendo loro una rapida liquidazione nel caso in cui l’impresa sia insolvente e/o rendendo possibile la prosecuzione delle polizze sottoscritte;
  • copertura geografica: l'IGS dovrebbe essere armonizzato conformemente al “principio del Paese d'origine” (“home-country principle”);
  • campo d’applicazione:  l'IGS dovrebbe coprire una serie specifica di polizze vita e danni, come quelle per cui il fallimento di un’impresa comporterebbe impatti significativi  –  sotto il profilo finanziario o sociale – per gli assicurati e/o in caso di business lines caratterizzate da un’elevata quota di mercato nelle attività cross-border in Europa;
  • aventi diritto:  l'IGS dovrebbe coprire le persone fisiche, come pure le persone giuridiche di piccole dimensioni;
  • livello di copertura: l'IGS dovrebbe essere caratterizzato da un livello di copertura minimo armonizzato;
  • finanziamento:  l'IGS dovrebbe  poter disporre di un adeguato sistema di finanziamento (ad esempio, finanziato su base ex-ante e, ove necessario, integrato da finanziamenti ex-post);
  • disclosure: dovrebbero essere previsti specifici  requisiti per un'informativa agli assicurati adeguata, chiara e completa  sul grado di protezione offerto;
  • cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero: dovrebbero essere predisposti accordi tra i fondi di garanzia  presenti nei diversi Stati membri dell’Unione.

EIOPA consiglia, inoltre, di effettuare una revisione almeno ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore di un quadro armonizzato.

La consultazione è aperta fino al 18 ottobre 2019.

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(1) Sullo stesso tema,  si veda anche: “Discussion Paper EIOPA sui fondi nazionali di garanzia nel settore assicurativo”, in Panorama Assicurativo n. 179,  settembre 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39912&est=1

(2) Si veda, al riguardo: “Solvency II Review 2020: la Commissione invia la richiesta formale di parere tecnico a EIOPA”, in Panorama Assicurativo n. 185, marzo 2019 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40433&est=1