Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Fondi pensione, Parità di genere

PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI COVIP SULLA PARITÀ DI GENERE NELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI COLLETTIVE

“Nuove disposizioni COVIP in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”


COVIP – COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
https://www.covip.it/


COVIP Link al DOCUMENTO



Con Deliberazione del 22 maggio 2019, COVIP ha adottato le nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla precedente Deliberazione del 21 settembre 2011.

Le Disposizioni – segnala l’Autorità – tengono conto di quanto disposto dall’art. 30-bis del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

L’art. 30-bis del Decreto lgs. n. 198/2006 reca, in particolare, norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti e accurati. In base a tale disposizione la COVIP vigila al riguardo e raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

Nel merito, le nuove Disposizioni non sono più limitate  - come le precedenti - alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali  - laddove eroghino prestazioni differenziate per genere -  saranno tenuti a inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un’apposita relazione alla COVIP.
La relazione, redatta da un attuario, attesta che le prestazioni differenziate trovano fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. Tale relazione potrà essere redatta da un attuario incaricato dal fondo pensione, distinto da quello dell’impresa di assicurazione, oppure anche dallo stesso attuario dell’impresa assicuratrice.