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🇮🇹 PIR

PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI PIR

“Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine" (19A02969) - DECRETO 30 aprile 2019 (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2019)


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
https://www.gazzettaufficiale.it/


GAZZETTA UFFICIALE Link al DECRETO ATTUATIVO



È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio, il Decreto di attuazione della nuova disciplina dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) introdotta dalla legge di Bilancio 2019.
Secondo quanto stabilito dalla norma primaria, i PIR sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2019, nell’ambito del 70% dell’investimento riservato a “investimenti qualificati”, devono essere caratterizzati da nuove categorie d’investimento.
In particolare, i PIR devono investire in:

  • strumenti finanziari ammessi su sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI, per almeno il 5% degli investimenti qualificati (il 3,5% del piano complessivo);
     
  • quote o azioni di fondi per il venture capital che investano almeno il 70% dei capitali raccolti in PMI, per almeno il 5% degli investimenti qualificati.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – cui spettava stabilire le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni – ha in particolare specificato i limiti entro cui tali investimenti possono essere effettuati, con riguardo alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Il perimetro delineato per le PMI ammissibili individua imprese non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • non hanno operato in alcun mercato;
     
  • operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
     
  • necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

È inoltre definita anche la soglia massima di aiuto per il finanziamento del rischio di cui ciascuna PMI può beneficiare (soglia complessiva anche per altre forme di aiuto per il rischio eventualmente attive)   in 15 milioni.