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IL “GOLDEN POWER” DELLO STATO ITALIANO E LE INFRASTRUTTURE FINANZIARIE. QUADERNO GIURIDICO CONSOB

“La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie” (Quaderno giuridico n. 20, gennaio 2019)

S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE, I. TAROLA


CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
http://www.consob.it/


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CONSOB ha pubblicato il Quaderno giuridico n. 20, dedicato agli investimenti diretti esteri italiani in settori ad alta intensità tecnologica.

La prima parte dello studio ripercorre il percorso della normativa italiana a tutela degli interessi fondamentali e strategici a rilevanza generale.

Partendo dalla Legge del 1933 che subordinò le iniziative industriali dei privati all’autorizzazione del Governo e scelse, per l’esercizio dell’impresa pubblica, la forma dell’ente pubblico anziché della società per azioni, si passa alla Legge sulle privatizzazioni del 1994, alla Legge sui poteri speciali dello Stato del 2012 e alla sua modifica nel 2017.

Nella seconda parte si individua la fattispecie ‘infrastruttura finanziaria’ per trarne alcune considerazioni in ordine alla nuova disciplina della Legge n. 172 del 2017. In particolare, si analizzano i limiti che incontra il golden power e vengono dati alcuni spunti di riflessione circa la portata delle nuove norme in relazione agli effetti che la Brexit potrà avere sulle infrastrutture di trading.

Si sottolineano due aspetti che indirizzano verso una lettura fortemente funzionale del golden power in materia di infrastrutture finanziarie:

  • la compresenza tra un regime di regolamentazione prudenziale delle infrastrutture finanziarie e un regime di tutela rispetto agli investimenti diretti stranieri porta necessariamente a interrogarsi circa la natura, l’ampiezza e le finalità dei poteri che possono essere esercitati nei singoli casi concreti in cui entra in gioco il golden power e la loro relazione con la regolamentazione di settore;
     
  • l’adozione di una definizione restrittiva della nozione di infrastruttura finanziaria quale attività di rilevanza strategica.