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🇪🇺 Brexit, Vigilanza

RACCOMANDAZIONI EIOPA IN CASO DI “NO-DEAL BREXIT”

“EIOPA calls upon national supervisory authorities to minimise the detriment to insurance policyholders and beneficiaries in case of a no withdrawal agreement between the United Kingdom and the European Union” (NEWS, 19-Feb.-2019)


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


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Il 19 febbraio, EIOPA ha pubblicato una serie di Raccomandazioni relative al caso di "ritiro senza accordo" del Regno Unito dall'Unione europea ("No-Deal Brexit")(1).
Le Raccomandazioni - dirette alle Autorità di vigilanza nazionali (NCAs) dei Paesi UE - forniscono orientamenti sul trattamento da riservare alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi britannici, con riguardo ai servizi cross-border, in caso di “No-Deal”.

Obiettivo principale delle Raccomandazioni è quello di minimizzare eventuali danni per i policyholders (ad esempio, derivanti dalla cessazione del diritto delle imprese a operare in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione). Gli assicurati residenti nell’Unione europea potrebbero, infatti, trovarsi di fronte a incertezze, laddove le imprese assicuratrici non avessero provveduto a realizzare misure ad-hoc in grado di garantire la continuità del servizio.

EIOPA sottolinea che le Autorità di vigilanza nazionali sono tenute a garantire, in questa particolare situazione, sia un “run-off” ordinato dell'attività assicurativa sia la necessaria attività di supervisione, mentre le imprese assicuratrici del Regno Unito prive di autorizzazione non dovrebbero stipulare nuovi contratti.
Le Raccomandazioni riguardano, tra l’altro:

  • autorizzazione delle filiali di Paesi terzi, termine dell'autorizzazione, cooperazione tra Autorità nazionali competenti, comunicazioni rese ad assicurati e beneficiari;
  • “orderly run-off”: fatto salvo il diritto degli assicurati - nell’ambito di contratti in essere -   di esercitare opzioni o diritti finalizzati all’ottenimento di benefici pensionistici, le Autorità di vigilanza nazionali dovrebbero vigilare affinché le imprese assicuratrici britanniche non stipulino nuovi contratti, né estendano le coperture esistenti (se non autorizzate ai sensi delle norme europee);
  • trasferimento del portafoglio: qualora il procedimento sia stato avviato prima della data di ritiro del Regno Unito dall’Unione, le Autorità nazionali dovrebbero consentire il trasferimento del portafoglio dalle imprese assicuratrici UK alle compagnie operanti nell'UE27;
  • cambiamento della residenza abituale dell’assicurato:  nel caso in cui l’assicurato con residenza abituale nel Regno Unito  (o “sede” nel caso si tratti di persona giuridica) abbia stipulato un contratto di assicurazione vita con un'impresa britannica e,  in seguito, il titolare della polizza abbia spostato la residenza abituale (o la sede) in uno degli Stati membri dell'UE27, le Autorità nazionali dovrebbero tenere conto  - ai fini della supervisory review -, del fatto che il contratto di assicurazione sia stato originariamente stipulato nel Regno Unito e che l'impresa di assicurazione britannica non ha prestato servizi cross-border  all’interno della EU27 in relazione a tale contratto.  

     

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(1) Si veda, in proposito:
“Assicurazioni cross-border: EIOPA chiede azioni immediate per garantire continuità nel post-Brexit”, in Panorama Assicurativo n. 182, dicembre 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”)
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40156&est=1

 “EIOPA: Opinion  sulla continuità dei servizi assicurativi in vista della Brexit”,  in Panorama Assicurativo n. 172, febbraio 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39348&est=1