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IVASS: REGOLAMENTO N. 43/2019 SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE

“Regolamento n. 43 IVASS del 12 febbraio 2019” Regolamento IVASS concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 43



Dopo la pubblica consultazione effettuata a inizio anno(1), IVASS ha emanato il Regolamento n. 43, del 12 febbraio 2019, concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze sui titoli non durevoli.

Il Regolamento disciplina l’applicazione delle misure introdotte dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – con particolare riguardo all’esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico local GAAP, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa.

La disposizione introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel corso del 2018: in caso si registrino minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole alla chiusura di tale esercizio, viene consentito alle imprese di valutare tali attivi al valore risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono di tale facoltà trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, devono destinare a una riserva indisponibile un importo di utili risultanti dall’esercizio della facoltà e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di individuazione e valutazione dei titoli e degli importi delle poste contabili patrimoniali ed economiche interessate dall’esercizio della facoltà.
Il Regolamento prevede, altresì, presìdi di governance: la deroga è adottata con una delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L’esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sui requisiti prudenziali delle imprese, ivi compresi quelli applicati alle cosiddette imprese locali sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

 

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(1) Si veda, in proposito: “IVASS: schema di regolamento sulla sospensione temporanea delle minusvalenze”, in Panorama Assicurativo n. 184, febbraio 2019 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40308&est=1