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BREXIT: MISURE TRANSITORIE IN CASO DI “NO-DEAL”. COMUNICATO MEF

“L’Italia ha predisposto le misure transitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di no-deal” (COMUNICATO MEF n. 15, 24.1.2019) “BREXIT: comunicato stampa del MEF sulle misure transitorie in caso di no-deal” (BANCA D’ITALIA, News - 24.1.2019)


MEF – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
http://www.mef.gov.it/

BANCA D’ITALIA
http://www.bancaditalia.it/


MEF - Link al COMUNICATO (24.1.2019)

BANCA DITALIA - Link alla NEWS (24.1.2019)


 

Il 24 gennaio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa, ha annunciato le misure del Governo per garantire la continuità delle attività finanziarie in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo (“No-deal”).

In tale scenario, infatti, a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE.

Le misure  -  realizzate in accordo con le Autorità di vigilanza e sentite le Associazioni di categoria  -  saranno pienamente efficaci in caso di recesso senza accordo; potrebbero essere adottate attraverso un Decreto-Legge, qualora vengano ravvisate necessità e urgenza.

Esse mirano, nello specifico,  ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari -  nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale -, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio.
Durante tale periodo di transizione sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche operanti nel campo della previdenza complementare) – continuare a operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l’attività in Italia sia per gli operatori italiani che svolgano l’attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari, senza soluzione di continuità.

Le disposizioni saranno differenziate in funzione della natura degli intermediari interessati, tenuto conto della normativa europea e nazionale applicabile. La normativa disciplinerà gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere per poter continuare a operare anche oltre il periodo transitorio, in modo da assicurare “un quadro certo”,  che consenta a ciascun operatore di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale e operativo.

Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento riguardante le sedi di negoziazione e l’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio  - durante il quale potrà proseguire l’attuale operatività, secondo la normativa europea di settore -  saranno valide  sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito.

Infine, per quanto riguarda gli investimenti dei fondi pensione in OICR del Regno Unito, il provvedimento prevedrà la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio.

La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso; verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di “No-Deal”.