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🇪🇺 Antiriciclaggio

EBA, EIOPA, ESMA: ACCORDO MULTILATERALE SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

“ESAs announce multilateral agreement on the exchange of information between the ECB and AML/CFT competent authorities” (NEWS, 15 gennaio 2018) “Multilateral Agreement on the practical modalities for exchange of information pursuant to article 57a(2) of Directive (EU) 2015/849”


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
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Le tre Autorità di vigilanza finanziaria europee (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno approvato, il 10 gennaio scorso, l’Accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la Banca Centrale Europea e le Autorità responsabili per la supervisione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per gli istituti finanziari e creditizi, ai sensi della Direttiva antiriciclaggio (AMLD4).

La Direttiva AMLD4 è stata modificata dall'AMLD5 nel giugno 2018. Gli emendamenti includono anche un nuovo articolo 57a(2), che impone alle Autorità di vigilanza europee di sostenere la conclusione di un accordo sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la BCE e le Autorità competenti.

L’emendamento consente di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio, attraverso un chiaro mandato legale. Per realizzare questo mandato, le suddette Autorità  - insieme alla BCE e alle Autorità competenti -  hanno sviluppato un accordo multilaterale, che contiene disposizioni su:

  • processi di scambio di informazioni;
  • riservatezza e protezione dei dati;
  • situazioni in cui la richiesta di informazioni può essere rifiutata;
  • mezzi di comunicazione e lingua utilizzati nello scambio di informazioni;
  • processo di firma;
  • risoluzione delle controversie.

L’Accordo è stato inviato, per la sottoscrizione, alla BCE e alle Autorità competenti.