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🇪🇺 Vigilanza, Fondi pensione

EIOPA: DECISIONE SULLA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ CROSS-BORDER DEI FONDI PENSIONE

“EIOPA promotes greater transparency towards IORPs on cross-border activities” (NEWS, 27 novembre 2018) “Decision of the Board of Supervisors on the collaboration of the competent authorities of the Member States of the European Economic Area with regard to the application of Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs)” (EIOPA-BoS-18/320 27 September 2018)


EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


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Il 27 novembre scorso EIOPA ha pubblicato una Decision in materia di collaborazione tra le Autorità nazionali nella vigilanza sulle istituzioni di previdenza (IORP).

La Decision sostituisce il precedente Protocollo di Budapest, oggetto di revisione a seguito della nuova Direttiva IORP II, destinata a essere recepita negli Stati membri entro il 13 gennaio 2019.

L’obiettivo generale della Decision è quello di rafforzare la collaborazione tra le Autorità nazionali competenti con riguardo specifico alle attività “cross-border” dei fondi pensione europei, ad esempio nel caso di trasferimento di schemi pensionistici da un fondo a un altro all’interno dell’Unione.

La Decision promuove maggiore trasparenza nel senso che ogni fondo dovrebbe essere debitamente informato circa le aspettative delle Autorità di vigilanza competenti sulle materie in questione.

Per maggiore chiarezza sulle procedure da seguire nello svolgimento delle attività cross-border, le appendici alla Decisione contengono utile materiale informativo quali prospetti, “flow charts” ed esempi di attività cross-border.

Inoltre, la Decisione descrive differenti situazioni e opportunità, per le Autorità nazionali, di scambio di informazioni sulle attività cross-border, in relazione alla valutazione dell’idoneità e dell’onorabilità e all’outsourcing delle “funzioni chiave”, aspetti chiave disciplinati dalla Direttiva IORP II.