Panorama Assicurativo Ania

🌎 Solvibilità, Proporzionalità

L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ AI REQUISITI DI SOLVIBILITÀ DELLE IMPRESE ASSICURATRICI: UN CONFRONTO TRA DIVERSI APPROCCI

“Proportionality in the application of insurance solvency requirements” (FSI Insights on policy implementation, No. 14 - Dec. 2018)

Gunilla LÖFVENDAHL, Jeffery YONG


BIS – BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
https://www.bis.org/


BIS Link al PAPER


 

Al tema dell’applicazione del principio di proporzionalità nel quadro di regole prudenziali applicabili al settore assicurativo è dedicato un recente Paper del Financial Stability Institute (FSI) della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Fin dagli anni '90, le Autorità di vigilanza hanno avviato processi di modernizzazione dei regimi di regolamentazione e supervisione dell’attività assicurativa. Nel corso del tempo, poiché i regimi di solvibilità sono divenuti sempre più basati sul rischio, la complessità dei requisiti è aumentata in modo significativo.

Da un punto di vista prudenziale, tale complessità è necessaria al fine di determinare, il più accuratamente possibile, l'ammontare di capitale necessario per gli assicuratori per far fronte alle perdite inattese in circostanze di stress.

La complessità della regolamentazione non è sempre ottimale per tutte le imprese. Quelle più piccole potrebbero ritenere che i costi regolatori li mettano in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli assicuratori più grandi o più complessi. I regimi normativi dovrebbero essere equi per tutti gli operatori del mercato; la diversità nel mercato va a vantaggio dei consumatori in termini di scelta e competitività dei prezzi.

Il concetto di proporzionalità è spesso confuso con la regolamentazione e la supervisione basata sul rischio (risk-based regulation, risk-based supervision).
Dal punto di vista normativo, il principio di proporzionalità sottopone gli assicuratori più piccoli o meno complessi a requisiti semplificati, che perseguono gli obiettivi prudenziali (la protezione degli interessi degli assicurati, il mantenimento della stabilità finanziaria) senza essere eccessivamente gravosi.

Il paper illustra vari approcci normativi al principio di proporzionalità e si basa su un'indagine a cui hanno preso parte 16 Autorità di vigilanza assicurativa, di cui 8 hanno adottato il principio di proporzionalità, consentendo ad alcuni assicuratori di applicare requisiti normativi semplificati.

Nella maggior parte delle giurisdizioni considerate, il profilo di rischio è il criterio principale che i regolatori hanno usato per identificare le imprese che possono beneficiare di requisiti di solvibilità semplificati. Gli altri criteri comunemente usati sono le dimensioni dell’impresa e la complessità del suo modello di business. In determinati Paesi, alcuni tipi di imprese (come i micro assicuratori, le società mutue e le assicurazioni di prestazioni funerarie) sono soggetti a requisiti di solvibilità separati e semplificati.

Vi è una vasta gamma di modi in cui i requisiti di solvibilità possono essere semplificati. Una formula alternativa e più semplice può essere utilizzata per calcolare i requisiti patrimoniali per determinati rischi, mentre alcune imprese possono essere parzialmente esentate dal reporting di vigilanza. In linea di massima, le Autorità possono consentire l'applicazione del principio di proporzionalità solo se l'esito finale è prudente almeno quanto l'approccio standard.

È importante sottolineare che un regime proporzionato dovrebbe essere coerente con gli obiettivi chiave delle regole prudenziali. Una regolamentazione proporzionata non dovrebbe andare a scapito della sicurezza e della solidità delle imprese di assicurazione.

Un quadro proporzionato dovrebbe anche mirare a preservare la parità di trattamento. La proporzionalità può contribuire a mitigare le distorsioni della concorrenza derivanti da eccessivi oneri normativi per le imprese piccole e meno complesse. Tuttavia, il concetto di proporzionalità non dovrebbe essere usato per garantire una ingiustificata protezione di certe imprese dall’operare legittimo delle forze del mercato.