Panorama Assicurativo Ania

🇩🇪 Riserve tecniche, Proporzionalità

BAFIN: DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA SULLA PROPORZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE

“Versicherungstechnische Rückstellungen: Auslegungsentscheidung der BaFin zu Art. 56 DVO” (WEBPAGE di presentazione e DOCUMENTI CORRELATI)


BAFIN – BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT
http://www.bafin.de


BAFIN WEBPAGE di presentazione e DOCUMENTI CORRELATI


 

L’Autorità di vigilanza tedesca sui servizi finanziari (BAFIN) ha pubblicato una disposizione interpretativa che chiarisce alcuni aspetti relativi alle modalità con cui le imprese di assicurazione devono analizzare adeguatezza e proporzionalità dei metodi di valutazione delle riserve tecniche.

I metodi di calcolo, ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 (Atti Delegati Solvency II), devono risultare affidabili, obiettivi e appropriati in relazione alla natura, all'entità e alla complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni assunte.

Il principio di proporzionalità va riferito sia al metodo per ottenere la migliore stima (best estimate) sia a quello per determinare il margine di rischio e gli importi relativi a riassicurazione e SPV.

Secondo quanto disposto dall’articolo 56 del Regolamento, viene richiesta una valutazione delle conseguenze derivanti dal metodo scelto dall’impresa, laddove le ipotesi sui rischi alla base del metodo scelto comportino un’indicazione errata delle riserve tecniche o delle loro componenti.
Se l'errore è consistente, il metodo verrà considerato valido e appropriato solo se:

  • non è disponibile un metodo caratterizzato da errori di minore entità; il metodo prescelto non deve comportare una sottostima dell’importo delle riserve tecniche;
     
  • il metodo conduce a un importo superiore a quello risultante dall'uso di un metodo proporzionato e non deve risultare in una sottostima del rischio derivante dagli obblighi assunti.

Infine, i metodi la cui applicazione potrebbe condurre a errori nel calcolo delle riserve sono spesso quelli associati a nuove tipologie di prodotti assicurativi. Sul punto, il documento BAFIN sottolinea che i prodotti “innovativi” vengono spesso inclusi nei modelli di valutazione solo in forma semplificata.

I requisiti di cui all'art. 56 del Regolamento sono rilevanti anche in relazione ad altri ambiti in grado di tradursi in un calcolo errato delle riserve tecniche. BAFIN indica, come possibili esempi, la modellizzazione delle azioni future di management con riguardo agli investimenti e alla partecipazione agli utili (e le loro interazioni), la modellizzazione del comportamento “dinamico” degli assicurati e la proiezione del futuro andamento della riserva aggiuntiva per tasso di interesse.