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PARLAMENTO UE: DRAFT REPORT SULLA REVISIONE DELLA MOTOR INSURANCE DIRECTIVE (MID)

“DRAFT REPORT - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/103/EC of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability“ (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)) - 26-Oct.-2018 Committee on the Internal Market and Consumer Protection (2018/0168(COD) « Motor Insurance Directive: compensation of victims of motor vehicle accidents, insurance conditions and cover, combatting uninsured driving », 2018/0168(COD) - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI CORRELATI


EUROPEAN PARLIAMENT
http://www.europarl.europa.eu/


EUROPEAN PARLIAMENT - Link al DRAFT REPORT (26.10.2018)

EUROPEAN PARLIAMENT - Motor Insurance Directive - 2018/0168(COD) - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE



Il 7 novembre scorso, il Parlamento europeo  (IMCO - Committee on the Internal Market and Consumer Protection) ha pubblicato un draft report   sulla revisione della Direttiva in materia di assicurazione auto  (Motor Insurance Directive – MID).

Nel draft  report  si propone, tra l’altro,   che solo i veicoli soggetti a requisiti di omologazione debbano rientrare nel campo di applicazione della MID. Ciò implicherebbe che alcune tipologie di biciclette elettriche, ad esempio, non risulterebbero soggette alla responsabilità civile obbligatoria e  il  draft report introduce un'esplicita esenzione per le attività sportive connesse all’utilizzo di veicoli a motore.

Per quanto riguarda la definizione di "utilizzo di un veicolo",   SI ritiene che tale concetto debba implicare l’uso di veicolo nel traffico, su strade pubbliche e private,  ad esclusione dei casi in cui il veicolo viene utilizzato esclusivamente in un'area chiusa, senza accesso da parte del pubblico.

ll draft report, inoltre,  evidenzia che l’attestato di rischio (Claim History Statement  - CHS) rilasciato all’estero dovrebbe, in linea di principio,  essere trattato in modo identico a quello nazionale e propone di apportare modifiche alle informazioni rilasciate,  che potrebbero essere incluse in una scheda.  Il report, comunque, non richiede la realizzazione di un vero e proprio “formato standard”, ma invita la Commissione a consultare gli stakeholders  prima dell’adozione di norme esecutive e a cercare di raggiungere un accordo reciproco tra le parti interessate quanto al contenuto e alla forma dell’attestato di rischio.

Fra le novità, il draft report  invita alla realizzazione, fra gli Stati membri, di uno strumento di comparazione  dei prezzi dell'assicurazione auto, sulla base delle informazioni fornite dai consumatori. Ciò si tradurrebbe in un obbligo, a carico di chi fornisce prodotti/servizi di assicurazione r.c. auto, a fornire alle Autorità competenti tutte le informazioni richieste in relazione a tale strumento e rappresenterebbe – si legge nel report  – una garanzia che tali informazioni siano accurate e debitamente aggiornate.