Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Solvency II, Misure transitorie, Riserve tecniche

IVASS: CHIARIMENTO SULLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MISURA TRANSITORIA SULLE RISERVE TECNICHE

“Chiarimento sulle modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 344-decies del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la misura transitoria sulle riserve tecniche” (31 ottobre 2018)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/


IVASS Link al DOCUMENTO


 

Il 31 ottobre scorso, IVASS ha pubblicato alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni, previste nell’ambito del regime Solvency II e, in particolare, dell’art. 344-decies del CAP, concernenti la misura transitoria sulle riserve tecniche (MTRT).

Talune disposizioni sull’applicazione di tale misura sono contenute nel Regolamento IVASS n. 26 del luglio 2016, con cui sono state recepite le relative linee-guida EIOPA in materia di garanzie di lungo termine(1).

La nota pubblicata fornisce ulteriori indicazioni sulla procedura di autorizzazione all’utilizzo della misura transitoria da parte di IVASS, con particolare riferimento a:

  • disciplina del procedimento amministrativo,
  • istruzioni applicative della norma e requisiti necessari per la presentazione dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione,
  • documentazione da allegare all’istanza.

La MTRT è stata introdotta dalla direttiva 2014/51/EU (cd. Omnibus II) per consentire una transizione graduale dal regime prudenziale previgente (c.d. Solvency I) al regime Solvency II, evitando che i nuovi requisiti producessero effetti indesiderati sulle imprese e sul mercato.
Le norme prevedono che le imprese di assicurazione, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2031, possano  - previa autorizzazione dell’Istituto -  applicare alle riserve tecniche calcolate alla fine di ogni esercizio una deduzione transitoria, determinata come quota parte della differenza (positiva) tra l’importo delle riserve tecniche calcolate secondo il regime Solvency II alla data del 1° gennaio 2016 e quelle iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2015 (Solvency I).

Considerati i rilevanti effetti che la misura è suscettibile di produrre in termini di vigilanza prudenziale, è opportuno – afferma l’IVASS – che l’istanza sia preceduta da un dialogo approfondito tra l’impresa e l’Istituto (c.d early dialogue nel contesto della normativa Solvency II).
In particolare, atteso l’incremento che tale misura apporta agli indicatori di solvibilità dell’impresa, IVASS accerterà che tale beneficio  - che si estende per un arco temporale pluriennale -  non venga disperso o attenuato nel breve/medio periodo da politiche gestionali, di remunerazione degli azionisti, di pricing dei prodotti non conservative della posizione patrimoniale conseguita, riservandosi la possibilità  - ove le circostanze lo richiedano -  di verificare le modalità di utilizzo e di chiedere interventi correttivi, inclusi il ricalcolo e la riduzione dell’importo della misura.

 

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(1) Sul punto, si veda: “Solvency II: dopo la consultazione, IVASS pubblica quattro nuovi Regolamenti”, in Panorama Assicurativo n. 155, settembre 2016 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38022&est=1