Panorama Assicurativo Ania

🇬🇧 Brexit, Solvency II

REGNO UNITO: EMENDAMENTI A SOLVENCY II IN VISTA DELLA BREXIT

“Solvency II and Insurance (Amendments) (EU Exit) Regulations 2018” - Draft statutory instrument / Explanatory information” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE, Oct.-2018) « DRAFT STATUTORY INSTRUMENT 2018 No. 0000 – EXITING THE EUROPEAN UNION FINANCIAL SERVICES – The Solvency 2 and Insurance (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018» Draft Regulations laid before Parliament under paragraphs 1(1) and (2) of Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) Act 2018, for approval by resolution of each House of Parliament. (DRAFT – subject to change)


GOV.UK
https://www.gov.uk/


GOV.UK - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE dedicata alle norme e link correlati (11.10.2018)


 

Nel corso del mese di ottobre, il Governo  britannico ha pubblicato una bozza di testo normativo (Draft Statutory Instrument), il cui scopo è di introdurre modifiche alla regolamentazione vigente nel Regno Unito in attuazione di quanto previsto dal diritto comunitario in materia di Solvency II.  

La realizzazione di tali modifiche rientra nella sfera d’azione dell’ “EU (Withdrawal Act”), il provvedimento del Parlamento che prevede l'abrogazione della Legge sulle Comunità europee del 1972 (“European Communities Act”) e l'approvazione dell'Accordo di ritiro (Withdrawal)  tra il Governo  britannico e la Comunità europea(1).

Insieme alla bozza di regolamentazione è stata pubblicata anche una Nota informativa (Explanatory Information). Nella nota, in particolare, si fa riferimento al fatto che è necessario – per garantire che Solvency II continui a funzionare efficacemente nel Regno Unito –  trasferire  alcune funzioni “chiave”,  attualmente svolte dalle istituzioni UE, alle Autorità competenti sul piano nazionale.

Ad esempio, oltre alle funzioni relative all’equivalenza, secondo il testo della Nota  sarà necessario provvedere al trasferimento anche di quanto segue:

  •  la funzione (attualmente svolta da EIOPA) di produrre informazioni tecniche sul tasso privo di rischio  (risk-free rate) che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a utilizzare per valutare le proprie passività e che viene usato nel calcolo del Matching Adjustment e del Volatility Adjustment.   Tale funzione sarà trasferita alla Prudential Regulation Authority (PRA), presso Bank of England;
  • la responsabilità di EIOPA per il mantenimento dei parametri di correlazione, come stabilito nel Regolamento Delegato Solvency II (utilizzati nell’ambito della Formula Standard). Tale funzione sarà trasferita alla Prudential Regulation Authority (PRA);    
  • la responsabilità,  attualmente in capo alla Commissione europea, di pubblicare le informazioni tecniche sul Risk-Free Rate e  sui parametri di correlazione  verrà trasferita alla Prudential Regulation Authority (PRA);    
  • la responsabilità di EIOPA di dichiarare l’eventuale stato di "eccezionale situazione sfavorevole"  (Exceptional Adverse Situation) per il mercato assicurativo, che consente alle Autorità di vigilanza di estendere il periodo di recupero che le imprese possono utilizzare per ristabilire la compliance con il Solvency Capital Requirement (SCR). Tale funzione sarà trasferita al Comitato per la regolamentazione prudenziale  (Prudential Regulation Committee) della Bank of England.

Tra gli altri aspetti destinati ad essere emendati, vengono citati la regolamentazione dei gruppi “cross border”, l’equivalenza, la calibrazione dei coefficienti di rischio per gli investimenti in titoli UE (fra cui quelli di Stato), lo scambio di informazioni e le regole di collaborazione fra Supervisors.

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(1) Sul punto,  si veda: “Definitivamente approvate (Royal Assent)  le norme per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea”, in Panorama Assicurativo n. 178, agosto 2018 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39837&est=1