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🇮🇹 Assicurazione r.c. auto

IVASS: NUOVE REGOLE PER L’ATTESTATO DI RISCHIO “DINAMICO” E PER LA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

“R.c. auto: IVASS definisce nuove regole per l’attestato di rischio “dinamico” e per la classe di merito di conversione universale” (NEWS RELEASE - 18.04.2018 ) "Disposizioni in materia di attestato di rischio dinamico" - Provv. n.71 del 16.04.2018 (WEBPAGE e DOCUMENTI CORRELATI) "Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale dell'assicurazione r.c.auto" - Provv. n.72 del 16.04.2018 (WEBPAGE e DOCUMENTI CORRELATI)


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS - Provv. n.71 (WEBPAGE e DOCUMENTI CORRELATI)

IVASS - Provv. n.72 (WEBPAGE e DOCUMENTI CORRELATI)

IVASS Link al COMUNICATO STAMPA


 

Il 18 aprile scorso, IVASS ha emanato due importanti Provvedimenti in materia di assicurazione r.c. auto. Si tratta, in particolare:

  • del Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018, recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, che introduce una nuova disciplina dell’attestato di rischio (c.d. attestato di rischio dinamico);
     
  • del Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione dell’attestato di rischio, che definisce nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo.

Il primo provvedimento - segnala l’Istituto - consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato. L’attestato di rischio - e quindi il premio assicurativo - terrà conto, infatti, anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.

Il secondo provvedimento chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati in precedenza trascurate (ad esempio, veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).