Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Assicurazione vita, Gestioni separate

IVASS: PUBBLICATO IL NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI GESTIONI SEPARATE VITA

“Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018”


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/homepage/index.html


IVASS Link al documento


 

IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 68, del 14 febbraio 2018, recante modifiche ai Regolamenti nn. 14/2008, 22/2008 e 38/2011 in materia di gestioni separate.
Sul tema, come noto, si era tenuta una pubblica consultazione nei mesi di novembre e dicembre(1).
Le modifiche al Regolamento n. 38/2011, in particolare, introducono nuove disposizioni per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata. Di particolare rilievo la previsione di un “fondo utili” e il trattamento degli strumenti derivati.

Il fondo utili
La regola di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che prevede l’attribuzione - alla chiusura del periodo di osservazione - delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consente all’impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli.
Le modifiche introdotte consentono alle imprese di prevedere, per i nuovi contratti, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengono conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili”. Tale fondo ha natura di riserva matematica e concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Trattamento degli strumenti derivati
Le disposizioni del Regolamento n. 38/2011 obbligavano le imprese a tener conto, nella determinazione del risultato finanziario della gestione separata, degli utili e delle perdite conseguiti nel periodo di osservazione a seguito dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati, anche nei casi in cui le rinegoziazioni periodiche infra-annuali erano parte di una strategia documentata.
Il nuovo Provvedimento introduce la possibilità di avvalersi di una deroga contabile per consentire di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, prevedendo l’accantonamento dei proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di ciascun periodo di osservazione della gestione separata fino alla data di chiusura dell’operazione.
L’esercizio della deroga è accompagnato da presidi di governance e di tutela del consumatore.

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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(1) In proposito, si veda: IVASS: al via la consultazione sulle nuove regole in materia di prodotti vita tradizionali, in Panorama Assicurativo n. 170, Dicembre 2017 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39216&est=1