Panorama Assicurativo Ania

🇪🇺 Assicurazione vita, Tutela dei consumatori, Unit-linked

EIOPA: RACCOMANDAZIONI PER UNA MIGLIORE TUTELA DEL CONSUMATORE NEL MERCATO DELLE POLIZZE UNIT-LINKED

“EIOPA issues recommendations to improve consumer protection in the unit-linked market” (NEWS RELEASE, 11.12.2017) "Opinion on monetary incentives and remuneration between providers of asset management services and insurance undertakings" (EIOPA - BoS-17/295)


EIOPA- EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSION AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/


EIOPA Link alla OPINION

EIOPA Link alla PRESS RELEASE


 

EIOPA ha pubblicato, l’11 dicembre scorso, una “Opinion” contenente una serie di raccomandazioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori nel settore delle polizze vita di tipo unit-linked.

L’ “Opinion” – che pone l’attenzione su aspetti quali le remunerazioni e gli incentivi monetari nei rapporti tra imprese di assicurazione e società di asset management – è diretta alle Autorità nazionali allo scopo di promuovere pratiche di vigilanza coerenti, di supportare le imprese assicuratrici nel gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza di incentivi monetari e di far sì che principi corretti siano seguiti nella gestione di prodotti di tipo unit-linked. Il documento è direttamente collegato alla  “Thematic Review” pubblicata da EIOPA lo scorso aprile(1).

Nel documento, l’Autorità europea raccomanda ai Supervisors  nazionali di adottare le necessarie e proporzionate attività di vigilanza al fine di:

  • evidenziare alle imprese assicuratrici che gli incentivi monetari ricevuti dalle società di asset management possono essere una fonte di conflitti di interesse e che dovrebbero essere compiuti i passi appropriati per prevenire, identificare, mitigare e gestire tali conflitti, alla luce dei principi contenuti nella Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD);
     
  • fornire indicazioni alle imprese di assicurazione sulle possibili soluzioni organizzative e amministrative per impedire che i conflitti in questione abbiano un impatto negativo sui diritti degli assicurati;
     
  • fornire indicazioni sulle modalità con cui gestire gli attivi a fronte di polizze unit-linked nel miglior interesse degli assicurati in accordo con i principi della Direttiva IDD e di Solvency II;
     
  • verificare che gli assicurati ricevano le informazioni appropriate sulla natura e sui criteri utilizzati dalle imprese per la selezione dei fondi di investimento sottostanti.

EIOPA chiede alle Autorità nazionali di fornire un feedback, entro sei mesi dalla data di applicazione della Direttiva IDD o del Regolamento PRIIPs, sulle azioni regolamentari o di vigilanza prese sulla base dell’ “Opinion”, nonché di informare se e come le pratiche di mercato nazionali si siano evolute in conseguenza.

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(1) Si veda, in proposito: EIOPA: la tutela del consumatore nel mercato europeo delle polizze vita Unit-Linked, in Panorama Assicurativo n. 163, maggio 2017 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38687&est=1