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PRODOTTI PENSIONISTICI INDIVIDUALI EUROPEI (PEPP): ECCO LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE UE

“Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP)” COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)


EUROPEAN COMMISSION
http://ec.europa.eu/


EC - Proposal for a REGULATION

EC - Link alla WEBPAGE DI RIFERIMENTO (PEPP) e ai DOCUMENTI CORRELATI



Il 29 giugno scorso, la Commissione UE ha pubblicato una proposta di regolamentazione per la creazione di un prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP) (1).

Il “pacchetto“ di documenti presentato dalla Commissione comprende:

  • la proposta di Regolamento sui PEPP;
  • la relativa valutazione d’impatto;
  • una raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali.

La proposta definisce i PEPP come prodotti previdenziali personali di risparmio di lungo termine e prevede che essi abbiano le seguenti caratteristiche:

  • i PEPP possono essere offerti da imprese di assicurazione, fondi pensione, società di investimento, asset manager e banche;
     
  • EIOPA ha il potere di autorizzare i prodotti PEPP;
     
  • sono armonizzati aspetti quali l’autorizzazione, la distribuzione (inclusa l’informazione e la consulenza), la politica d’investimento, i trasferimenti da un fornitore all’altro, l’offerta cross-border e la portabilità;
     
  • i PEPP sono neutrali dal punto di vista delle forme di decumulo;
     
  • è previsto un periodo minimo di detenzione del prodotto pari a cinque anni;
     
  • i fornitori possono offrire garanzie aggiuntive contro i rischi biometrici;
     
  • il documento informativo “chiave” (KID) è strutturato secondo quanto previsto per i PRIIPS, con informazioni aggiuntive tipiche dei prodotti pensionistici;
     
  • i prodotti devono prevedere una scelta di investimento standard che garantisca la protezione del capitale e un numero limitato di opzioni di investimento alternative;
     
  • la consulenza è obbligatoria salvo che per l’opzione di investimento standard.

Nella Raccomandazione, la Commissione europea invita gli Stati membri a riconoscere ai PEPP il medesimo trattamento fiscale applicato ai prodotti pensionistici nazionali, anche nei casi in cui le caratteristiche dei PEPP non rispettino tutti i criteri nazionali per fruire di benefici fiscali.

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(1) Sul tema EIOPA aveva formulato alla Commissione un apposito parere tecnico. Si veda: “Parere tecnico EIOPA su un mercato unico di Prodotti Pensionistici Individuali (PPP)”, in Panorama Assicurativo n. 154, agosto 2016.
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=37989&est=1