Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 R.C. operatori turistici

IVASS: LETTERA AL MERCATO SULL'ASSICURAZIONE PER I CASI DI INSOLVENZA DEGLI OPERATORI TURISTICI

“Contratti assicurativi per i casi di insolvenza o fallimento degli operatori turistici”


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


IVASS Link alla LETTERA AL MERCATO


IVASS ha pubblicato, il 16 marzo scorso, una Lettera al mercato relativa ai contratti assicurativi per i casi di insolvenza o fallimento degli operatori turistici.

L’articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – si legge nella Lettera – intervenendo sull’art. 50 del Codice del Turismo, ha introdotto, con decorrenza 30 giugno 2016, l’obbligo in capo agli organizzatori di viaggi e ai rivenditori dei relativi pacchetti di munirsi d’idonea garanzia, bancaria o assicurativa, per provvedere, anche nei casi di propria insolvenza o fallimento, al rimborso di quanto versato dal viaggiatore-cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e al suo rientro immediato.

Con riferimento all’assolvimento di tale obbligo attraverso la garanzia assicurativa, assumono primario rilievo le esigenze di tutela della posizione del viaggiatore-assicurato.

Quest’ultimo è, infatti, il solo beneficiario di detta garanzia, pur essendo le condizioni contrattuali per l’operatività della stessa negoziate da soggetti terzi (organizzatore e rivenditore di viaggi/agenzia e impresa di assicurazione) nell’ambito di polizze collettive per conto altrui.

La Lettera segnala che l’Istituto ha avuto modo di esaminare, nell’esercizio delle proprie funzioni di esame dei reclami, le condizioni di assicurazione proposte da due imprese per consentire agli operatori del settore di adempiere all’obbligo assicurativo.

Considerata la delicatezza delle questioni emerse e la rilevanza degli interessi in essa implicati, l’Istituto – tenuto conto dello “scopo principale” della vigilanza assicurativa – ravvisa l’esigenza di richiamare l’attenzione dell’intero mercato su alcuni profili critici di portata generale rilevati, in modo tale da contribuire a creare le giuste condizioni affinché le garanzie assicurative a disposizione degli operatori del settore turistico abbiano caratteristiche tali da realizzare in maniera efficace la funzione dell’obbligo assicurativo, che consiste nel fornire una protezione piena, generale ed effettiva dei viaggiatori-assicurati.