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IVASS: REGOLAMENTO N. 36/2017 IN MATERIA DI DATI E INFORMAZIONI AI FINI STATISTICI

“REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL’IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 190-BIS DEL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” REGOLAMENTO N. 36 del 28 febbraio 2017


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


IVASS - Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE e ai DOCUMENTI CORRELATI



L’IVASS, dopo una fase di pubblica consultazione(1), ha pubblicato il Regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

Il testo regolamentare codifica in modo organico la comunicazione alla Vigilanza di dati e informazioni ai fini di studio e analisi.
Inoltre, realizza il necessario raccordo con la regolamentazione attuativa in materia contabile e di reporting a fini di vigilanza, contenuta nel Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, unitamente ad altre modifiche in materia contabile e di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico (3° Pilastro), conseguenti al recepimento della Direttiva Solvency II.

Le valutazioni sulle informazioni e la determinazione dei prospetti necessari all’attività dell’IVASS hanno seguito i seguenti criteri:

  • sono confermate le serie storiche Solvency I-local gaap, riferite a dati non inclusi nelle segnalazioni Solvency II (ad esempio: conto economico, investimenti valutati con criteri civilistici, dati territoriali, ecc.);
     
  • sono confermate, altresì, le informazioni necessarie per adempimenti di carattere statistico, tra cui la Relazione annuale e le pubblicazioni statistiche periodiche dell’IVASS, gli obblighi verso organismi internazionali (tra cui EUROSTAT e OCSE), Autorità nazionali (Banca d’Italia, ISTAT, etc.) e singole Autorità estere di vigilanza sul mercato assicurativo;
     
  • si è provveduto a una razionalizzazione dei flussi informativi di natura statistica relativi al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e alle anticipazioni di bilancio, compresa la rimodulazione delle scadenze per l’invio dei medesimi da parte delle imprese; in sede attuativa saranno valutate modalità tecniche di raccolta dei dati in via elettronica più efficienti rispetto alle attuali, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’IVASS sul proprio sito.

Tra gli aspetti di maggiore interesse disciplinati dal Regolamento, l’Istituto segnala in particolare che:

  • l’ambito di applicazione delle anticipazioni di bilancio viene esteso alle riassicuratrici nazionali e alle rappresentanze di riassicuratrici di Stati terzi;
     
  • il termine di trasmissione per le anticipazioni di bilancio è posticipato al 31 marzo, in modo da ottenere una migliore qualità dei dati;
     
  • per i moduli di bilancio utilizzati per finalità statistica è stata conservata la numerazione e la struttura della modulistica del Regolamento ISVAP n. 22/2008, in continuità con le vigenti segnalazioni, limitando l’impatto sulle procedure di acquisizione e sui programmi di controllo;
     
  • le indagini statistiche in vigore, promosse con lettere al mercato, circolari statistiche o dispositive, di cui all’allegato 1 del Regolamento, rientrano nei generali obblighi di comunicazione previsti dall’art. 190-bis del Codice;
     
  • la raccolta dati a fini statistici e di conoscenza del mercato assicurativo è soggetta all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 310, comma 1, del Codice, nei casi di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione nonché dei criteri di qualità stabiliti dall’art. 190, comma 1-ter, del Codice;
     
  • viene chiesto al Consiglio di Amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del Codice civile, al consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, al rappresentante generale, di approvare la “politica delle informazioni statistiche” da trasmettere all’IVASS e di individuare il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS;
     
  • è stata innovata la rilevazione relativa al contenzioso del ramo r.c. auto, di cui alla circolare ISVAP n. 458/2001 e alla lettera circolare ISVAP del 26 ottobre 2007.

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(1) Si veda, in proposito: “IVASS: consultazione in materia di dati e informazioni a fini statistici da inviare alla vigilanza”, in Panorama Assicurativo n. 159, gennaio 2017 (sezione “Normativa”)
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38324&est=1