Panorama Assicurativo Ania

🇮🇹 Governance, Criteri di valutazione

IVASS: REGOLAMENTO IN MATERIA DI GOVERNANCE E VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ NON TECNICHE

“REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER E AL CAPO I-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITA’), ARTICOLO 35-QUATER , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE” REGOLAMENTO N. 34 del 7 febbraio 2017


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


IVASS - Link alla PAGINA DI PRESENTAZIONE e ai DOCUMENTI CORRELATI


IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 34, del 7 febbraio 2017, concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione.

Con il testo regolamentare vengono recepite le linee guida EIOPA che disciplinano diversi elementi di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche – contenuti, oltre che nel set di orientamenti specificamente dedicati, anche nell’ambito di un’apposita sezione (Sezione 10) delle Linee guida sul sistema di governo societario – e che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

  • dagli art. 41, 44, 45 e 75 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli artt.30, 30-bis, 30-ter e 35–quater, comma 1 del Codice);
     
  • dagli artt. da 7 a 16 e artt. 258, 259, 263 e 267 degli Atti Delegati.

Le linee guida EIOPA sono inoltre corredate da indicazioni più di dettaglio (c.d. explanatory text) che IVASS considera nell’esplicazione concreta dell’attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese costituiscono, nell’ambito del proprio sistema di governo societario, adeguati presidi organizzativi e informativi, che si estendono anche all’attività di rilevazione e valutazione degli attivi e delle passività. La valutazione degli attivi e delle passività per fini di solvibilità segue il principio della valutazione al mercato, riflettendo l’importo al quale le diverse poste potrebbero essere scambiate, trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Per gli attivi e le passività diversi dalle riserve tecniche ciò equivale, in genere, all’adozione dei principi internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) adottati dalla Commissione Europea in virtù del Regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi i casi, specificamente definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/35, di incoerenza degli IFRS con il principio di valutazione al mercato.

Il Regolamento si compone di 26 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Capo I – Disposizioni di carattere generale – contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Capo II – Principi di governo societario connessi alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche – si compone di otto articoli, concernenti tematiche collegate ai requisiti di governance del regime Solvency II su tale materia (requisiti di 2° pilastro).

Capo III – Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche – riguarda tematiche collegate ai requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

Capo IV – Disposizioni in materia di gruppo – si compone di un unico articolo che disciplina la politica e le linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche elaborate dall’ultima società controllante italiana (art. 23).

Capo V – Disposizioni transitorie e finali – comprende tre articoli concernenti i riferimenti alle disposizioni transitorie (art. 24) in base alle quali le imprese, in sede di prima applicazione, approvano la politica per la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche di cui all’articolo 4 del Regolamento entro il 31 maggio 2017;  alla pubblicazione del Regolamento (art. 25);  e alla sua entrata in vigore (art. 26). In particolare, quest’ultimo articolo stabilisce anche che le disposizioni del Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.