Panorama Assicurativo Ania

🇧🇪 Partecipazione agli utili

BELGIO: IN VIGORE NUOVE NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RISTORNI

"Arrêté royal relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance” MONITEUR BELGE, 31 octobre 2016


BELGISCH STAATSBLAD - MONITEUR BELGE
https://www.nbb.be/


MONITEUR BELGE - Link al testo normativo


Il 31 ottobre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale belga (Moniteur Belge), è stato pubblicato il Regio Decreto (Arrêté Royal) del 14 settembre 2016, che contiene nuove regole prudenziali in materia di riconoscimento agli assicurati degli utili conseguiti nell’esercizio (in sostituzione delle norme di cui all’art. 12bis del Regio Decreto 22 febbraio 1991, in materia di regolamentazione e vigilanza sull’attività delle imprese assicuratrici)(1).

Le nuove norme indicano il montante complessivo che, da un punto di vista prudenziale, può essere riconosciuto agli assicurati come partecipazione agli utili o come ristorno. I principi generali che costituiscono il fondamento della nuova normativa sono i seguenti:

  • l’impresa può attribuire utili a condizione che il Solvency Capital Requirement (SCR)  risulti pari o superiore a 100%, al netto di eventuali misure transitorie. In caso contrario, la Banca Centrale può opporsi a tale decisione, in quanto potrebbe risultare compromessa la posizione finanziaria dell’impresa;
  • il montante da riconoscere non può essere superiore all’utile tecnico-finanziario netto prima delle spese relative all’esercizio. E’ possibile effettuare una valutazione separata, fra le attività vita e danni, dell’ammontare da attribuire;
  • sempre in relazione all’attribuzione di utili o di ristorni, la funzione attuariale è tenuta a indicare che il montante risulti in linea con la politica di gestione approvata dall’impresa assicuratrice e che essa venga correttamente applicata nel quadro del calcolo della best estimate.

Nel caso in cui le condizioni dei primi due punti di cui sopra non risultino soddisfatte, il riconoscimento degli utili necessita dell’approvazione preventiva della Banca Centrale. Grazie a tale “nulla-osta”, l’impresa – se le condizioni economico-finanziarie sono tali da consentirlo – è autorizzata a:

  • riconoscere utili anche se il tasso di copertura dell’SCR risultasse inferiore a 100% (con o senza il beneficio di eventuali misure transitorie);
  • attribuire utili per un montante superiore al massimo previsto.

Le imprese assicuratrici interessate ad avvalersi di tale possibilità sono tenute a presentare un dossier alla Banca Centrale secondo i termini fissati dall’art. 10 (in linea di massima, tre settimane prima dell’Assemblea Generale).
Il nuovo regime si applica già agli utili/ai ristorni che si riferiscono all’esercizio 2016 (mentre per eventuali quote ancora riferite al 2015 vengono mantenute in vigore le disposizioni del già citato art. 12bis - Regio Decreto 22.2.1991).

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(1)  Si tratta di utili che possono essere destinati agli assicurati a compensazione della prudenza implicita nelle tariffe applicate.