Panorama Assicurativo Ania

🇩🇪 Riassicurazione, Paesi terzi

BAFIN: DECISIONE SULL’ATTIVITA’ RIASSICURATIVA DI IMPRESE DI PAESI TERZI

“Conduct of reinsurance business in Germany by insurance undertakings situated in a third country - Interpretative decision on some aspects regarding the conduct of reinsurance business in Germany by insurance undertakings situated in a third country” (PRESS RELEASE, 31.08.2016)


BAFIN – BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT
https://www.bafin.de/


BAFIN - Link al DOCUMENTO


 

Alla fine di agosto, l’Autorità di vigilanza finanziaria tedesca (BAFIN) ha pubblicato un documento (“Interpretative Decision”) in materia di esercizio dell’attività riassicurativa in Germania da parte di imprese aventi sede in un Paese terzo.

Le imprese di assicurazione diretta e riassicuratrici provenienti da Paesi terzi (cioè non inclusi tra i paesi membri UE o firmatari degli accordi SEE) hanno l’obbligo di operare sul mercato tedesco solo dopo aver ricevuto regolare autorizzazione e unicamente attraverso filiali sul territorio. Quanto precede, tuttavia, viene meno nel caso in cui le suddette imprese esercitino soltanto attività di riassicurazione in regime di cross-border services e qualora la Commissione europea abbia deliberato - in coerenza con l’art. 172(2) o (4) della Direttiva 2009/138/EC - che i regimi di solvibilità applicati alle imprese nel paese di riferimento siano equivalenti a Solvency II(1).  

Un aspetto particolare riguarda il risk management e il calcolo dei requisiti relativi al solvency capital.
Le imprese devono tenere in debito conto i rischi derivanti dalle relazioni, in ambito riassicurativo, con compagnie di Paesi terzi. I sistemi di risk management devono prevedere tutti i rischi a cui le imprese possano risultare esposte e – secondo quanto disposto dalla normativa di vigilanza sull’attività assicurativa (VAG – Versicherungsaufsichtsgesetz) – devono, in particolare, coprire la riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio, il che include i contratti riassicurativi con imprese di Paesi terzi.
A quest’ultimo riguardo, precisa il documento BAFIN, risulta di particolare rilevanza la valutazione della credibilità/affidabilità delle imprese di tali Paesi, come pure la necessità di tener conto di eventuali, specifici rischi di default e di carattere legale.

Infine, il documento della Vigilanza tedesca indica che le imprese assicuratrici sono tenute a valutare se, con riguardo a contratti riassicurativi stipulati con imprese di Paesi terzi, vengano effettivamente rispettati i requisiti specifici in materia di ammissibilità di tali contratti quali strumenti di mitigazione del rischio per il calcolo del Basic Solvency Capital Requirement (secondo quanto disposto dall’Art. 211(1) e (2)  degli Atti Delegati  - "Commission Delegated Regulation (EU)2015/35").  

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(1) Si tratta di obblighi e disposizioni sanciti dalla normativa di vigilanza sull’attività assicurativa (VAG – Versicherungsaufsichtsgesetz).