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IVASS: REGOLAMENTO N. 29/2016 IN MATERIA DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

“Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209 – Codice delle assicurazioni private come novellato dal Decreto Legislativo 12 Maggio 2015, n. 74”


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


Link al REGOLAMENTO n. 29, 6 settembre 2016


IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 29, del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali.

Il Regolamento è emanato in attuazione del Titolo IV, Capi I e II del Codice delle Assicurazioni, che danno attuazione all’art. 4 della direttiva Solvency II, il quale prevede che le imprese che rispondono a ridotti requisiti dimensionali e di complessità (definite “piccolissime imprese” dal considerando n. 5 della direttiva) siano escluse dall’applicazione del framework Solvency II.

L’art. 4 della direttiva prevede l’esclusione, dall’applicazione delle relative disposizioni, delle imprese che per tre esercizi consecutivi non superino e che nei cinque anni successivi non dovrebbero superare, congiuntamente, una serie di soglie dimensionali (ad esempio, incasso annuo di premi lordi non superiore a  5 milioni di euro o totale delle riserve tecniche lorde non superiore a 25 milioni di euro).

A tali imprese, escluse dal regime Solvency II a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna.

IVASS stabilisce che le imprese locali verranno iscritte in una Sezione particolare dell’Albo delle imprese di assicurazione e non potranno esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi. Il regime particolare, tuttavia, cesserà di applicarsi qualora l’impresa richieda di essere ricompresa nel regime di Solvency II, o nel caso in cui sia prevedibile che l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l’ammontare delle riserve tecniche superi, entro i cinque anni successivi, gli importi che ne avevano determinato l’esclusione.

Il trattamento riservato a tali imprese nel Regolamento in questione consiste nell’applicazione del regime Solvency I con taluni correttivi in alcune aree. A tal fine, nel Regolamento sono confluite, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni codicistiche e regolamentari abrogate da Solvency II.