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IVASS: MODIFICHE AI REGOLAMENTI NN. 22/2008 E 7/2007 IN MATERIA DI BILANCIO

MODIFICHE A: - REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO, CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Documento di Consultazione IVASS n. 11/2016, 1° giugno 2016


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


Link al DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n. 11/2016


 

Il 16 giugno scorso IVASS ha avviato la pubblica consultazione sulle modifiche ai Regolamenti  n. 22 del 4 aprile  2008, in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale, e  n. 7 del 13 luglio  2007,  concernente gli schemi di bilancio per le imprese tenute all’adozione dei principi contabili internazionali.

Per quanto riguarda il primo Regolamento, le modifiche alla normativa contabile si rendono necessarie per tener conto delle modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) conseguenti al recepimento nazionale della Direttiva Solvency II.

In particolare, le attuali disposizioni in materia di valutazione e schemi di bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali (local gaap), oggi contenute in vari Regolamenti – in particolare il Regolamento 16/2008 (riserve tecniche danni), il Regolamento 21/2008 (riserve tecniche vita) ed il Regolamento 33/2010 (riserve tecniche per l’attività di riassicurazione) –   sono  confluite nel testo regolamentare in consultazione.

Inoltre,  il nuovo testo regolamentare contiene  i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali ai fini del rilascio, da parte della società di revisione legale, del giudizio sulla loro sufficienza.

Il nuovo testo regolamentare codificherà – una volta approvato – tutta la disciplina in materia contabile relativa al bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali, che si applicherà a partire dal bilancio dell’esercizio 2016, nonché dalla relazione semestrale al 30 giugno 2017.

La revisione del Regolamento n. 22/2008 comporta analoghe modifiche di alcune disposizioni del Regolamento n. 7/2007,  come riportato nella Relazione di presentazione:

  • relazione semestrale IAS/IFRS e consolidata (artt. 13 e 28): sono state mantenute le sole informazioni non contenute nel reporting Solvency II (conto economico e commento alla gestione) e l’obbligatorietà dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, mentre non è più previsto l’obbligo della certificazione da parte della società di revisione esterna;
     
  • modulistica di vigilanza relativa al bilancio consolidato (all. 6): sono mantenute l’Informativa sui premi e la Relazione sulle poste di bilancio consolidato, mentre si eliminano gli altri moduli in quanto sostituiti dal reporting Solvency II;
     
  • revisione legale dei conti: conseguentemente all’abrogazione della figura dell’attuario revisore ad opera del novellato CAP:

a)    è stato eliminato il vigente obbligo di formulare un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche individuali oggetto di copertura,  in quanto non devono più essere coperte le riserve da bilancio civilistico;

b)    il vigente obbligo di formulare il giudizio di adeguata e corretta determinazione delle riserve tecniche del bilancio IAS/IFRS in conformità al nuovo dettato dell’articolo 102, comma 2 del CAP:

i) è stato integrato con la previsione di un giudizio di sufficienza;
ii) è stato attribuito al revisore legale o alla società di revisione.

•  giudizio sul metodo adottato nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami 10 e 12 (art. 17): coerentemente con l’abrogazione della figura dell’attuario incaricato ad opera del novellato CAP il relativo giudizio è stato attribuito alla funzione attuariale;

•  è stato, altresì, previsto (art. 17, comma 4) che, nei casi in cui la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l’attestazione sulla sufficienza delle riserve tecniche o riscontri violazioni delle norme, ne dia segnalazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, che ne informa tempestivamente l’IVASS;

•   trasmissione del bilancio/semestrale (artt. 12, 18, 27 e 31): la modalità di trasmissione all’Istituto del bilancio/relazione semestrale (individuale e consolidato) sarà innovata, sostituendo l’invio dei documenti cartacei con la trasmissione digitale, in linea con la normativa primaria e gli ultimi orientamenti dell’Istituto. I dettagli sulla suddetta modalità della trasmissione digitale, incluso l’invio informatico dei dati, saranno forniti in un momento successivo.