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REGOLAMENTO IVASS N. 22/2016 - VIGILANZA SUI GRUPPI E VALUTAZIONE DELL’EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI

“REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, NONCHÉ IL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SULLA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DELL’EQUIVALENZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II” Regolamento IVASS n. 22, 1° giugno 2016


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


Link al REGOLAMENTO n. 22, 1 giugno 2016


 

IVASS ha pubblicato, il 7 giugno scorso, il Regolamento  n. 22 del 1° giugno 2016 concernente la vigilanza sui gruppi e il recepimento delle Linee Guida EIOPA sulla metodologia di valutazione dell’equivalenza da parte delle Autorità nazionali di vigilanza, ai sensi della Direttiva Solvency II.

Il Regolamento individua le nuove disposizioni  che danno attuazione ad alcune previsioni del Titolo XV del decreto 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 di recepimento della Direttiva Solvency II.

Tali previsioni sono relative alla vigilanza di gruppo, nonché alla tenuta dell’Albo delle società capogruppo,   e abrogano il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

Il Regolamento recepisce, inoltre, quelle Linee guida EIOPA in materia di equivalenza del regime di vigilanza dei Paesi Terzi, ai fini dell’esercizio della vigilanza di gruppo, che non saranno inserite nella Guida di Vigilanza dell’IVASS, in quanto attinenti ai rapporti tra Autorità.

Il quadro normativo sulla vigilanza di gruppo è integrato, con particolare riguardo ai profili in materia di equivalenza dei Paesi Terzi, dalle specifiche previsioni dettate dal Regolamento Delegato (UE) 2015/35, direttamente applicabili.

Il testo in oggetto si propone, in particolare, di fornire la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi, governance) la cui disciplina è recata da separati regolamenti.

Il Capo IV (artt. 12-18) , in particolare, disciplina i regimi di vigilanza per i sottogruppi nazionali di quei  gruppi la cui ultima società controllante ha sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

E’ introdotto, in proposito,  un regime differenziato:

  • ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato membro: tenuto conto del livello di armonizzazione esistente e delle modalità di coordinamento delle azioni di vigilanza delle autorità dei diversi Stati membri, si ritiene opportuno - in via generale - non applicare gli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano. Viene preservata, in ogni caso, l’elasticità di azione già introdotta dal Codice;
  • ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato terzo: il livello di eterogeneità che caratterizza i regimi di vigilanza degli Stati terzi, seppure equivalenti, implica una maggiore cautela da parte dell’IVASS e induce a prevedere, in via generale; l’applicazione degli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano.