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PUBBLICATO IL REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ATTIVI A COPERTURA

“Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), capo II-bis (principi generali in materia di investimenti), articolo 37-ter, e capo III (attivi a copertura delle riserve tecniche), articolo 38, del codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 – conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente previsto dal regime Solvency II in materia di investimenti” REGOLAMENTO IVASS n. 24, 6 giugno 2016


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


Link al REGOLAMENTO n. 24, 6 giugno 2016



Dopo la fase di consultazione, svoltasi tra dicembre e febbraio(1), IVASS ha pubblicato il nuovo Regolamento (n. 24 del 6 giugno 2016) recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 5 (comma 2), 37-ter, 38 (comma 2), 42 (comma 3), 65 (comma 1), 65-bis (comma 3), 191 - comma 1, lett. b), n. 2) e lett. e) -,   210 (comma 1) del Codice, con i quali è previsto che l’IVASS stabilisca con Regolamento:

  • disposizioni in materia di investimenti, conformemente al principio della "persona prudente";
     
  • la disciplina degli attivi a copertura delle riserve tecniche, con particolare riferimento ai finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese;
     
  • le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche;
     
  • le disposizioni concernenti il principio della "persona prudente" ai fini della vigilanza sul gruppo.

Con il testo regolamentare in oggetto, inoltre, vengono recepite le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di prudent person principle.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate a identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.

Al fine di garantire il rispetto del principio della persona prudente nella gestione degli investimenti, le imprese definiscono proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività e di gestione del rischio di liquidità coerenti con la natura, la portata e la complessità dell’attività svolta. L’organo amministrativo approva le suddette politiche,  adottando una specifica delibera-quadro che deve essere rivista almeno una volta l’anno.

Venuti meno i limiti quantitativi relativi agli attivi posti a copertura delle riserve tecniche (previsti dal vecchio regime Solvency I), conservano invece una loro specificità i finanziamenti diretti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.

Il monitoraggio operato dall’impresa sulla propria area patrimoniale e finanziaria è caratterizzato da un significativo rafforzamento del sistema dei controlli interni.

Coerentemente con il principio della "persona prudente" e in continuità con la disciplina vigente sono mantenuti specifici requisiti in materia di strumenti finanziari derivati:

  • l’obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati;
     
  • il divieto di utilizzare attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche per la costituzione di attività in garanzia;
     
  • il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza patrimoniale attivi oggetto di garanzia di posizioni in derivati, per la parte eccedente a quella eventualmente aggredita dall’attivazione della garanzia stessa.

E’ prevista una disciplina transitoria per le disposizioni previste dal Regolamento in materia di copertura delle riserve tecniche (Parte III) e in materia dei relativi registri (Parte IV, Titolo I), alle quali le imprese si adeguano a partire dal 4° trimestre 2016. Le imprese approvano la delibera quadro di cui all’articolo 8 del Regolamento entro il 30 settembre 2016.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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  1. Si veda, in proposito: “In consultazione dall’IVASS le modifiche al regolamento n. 36/2011 in materia di investimenti”, in Panorama Assicurativo n. 147, gennaio 2016.
    http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=37380&est=1