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🇮🇹 Solvency II, Modelli interni

PROVVEDIMENTO IVASS SULL’UTILIZZO DI ESPERTI ESTERNI PER LE VERIFICHE DEI MODELLI INTERNI

“Regolamento recante Disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private”- PROVVEDIMENTO IVASS n. 20, 3 maggio 2016


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


Link al PROVVEDIMENTO n. 20, 3 maggio 2016


IVASS ha emanato il Provvedimento n. 20, del 3 maggio 2016, recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

L’art. 4 del provvedimento prevede che, in caso di richiesta da parte dell’IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni, le imprese assicuratrici individuino, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all’IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 del Regolamento.
L’IVASS comunica entro 30 giorni l’esistenza di eventuali ostacoli all’attribuzione agli esperti dell’incarico di operare la verifica esterna indipendente.

L’art. 5 del Provvedimento stabilisce che gli esperti esterni individuati debbano essere indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate.

Il carattere di indipendenza sussiste quando:

  • l’esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale delle imprese;
     
  • non esistono tra l’esperto e le imprese o il gruppo a cui esse appartengono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza dell’esperto risulta compromessa;
     
  • l’esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;
     
  • l’esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità e indipendenza di giudizio.

Gli artt. 6 e 7 del Provvedimento stabiliscono i compiti degli esperti esterni e l’obbligo, a carico delle imprese, di mettere a disposizione degli esperti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 124 del 28 maggio 2016..