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🇮🇹 Vigilanza, Solvency II

IVASS: SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE “LOCALI”

“Schema di Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali” Documento di Consultazione n. 5/2016


IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
http://www.ivass.it/


DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2016



Il 23 marzo scorso IVASS ha pubblicato, per la consultazione, uno schema di Regolamento recante disposizioni relative alle cosiddette imprese di assicurazione “locali”.

IVASS segnala che, con tali disposizioni, è stata data attuazione all’articolo 4 della Direttiva 2009/138/CE (“Solvency II”) rubricato “Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni”. Tali imprese sono definite “piccolissime imprese” dal Considerando n. 5, al fine di distinguerle dalle imprese "piccole",  alle quali il regime previsto dalla Direttiva si applica tenendo conto del principio di proporzionalità.
Il legislatore italiano ha definito tali imprese come “locali” dal momento che, se ricadono nel regime speciale, non possono avvalersi del passaporto europeo. Dette imprese non possono esercitare i rami assicurativi di responsabilità, credito e cauzioni.

Il Regolamento intende individuare le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni private che si applicano alle imprese di assicurazione locali (art. 51-quater comma 1, CAP) e la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art.51-ter del CAP (art. 51-quater comma 3).

Il trattamento che si intende applicare a tali imprese è in gran parte quello derivante dal vecchio regime Solvency I, con taluni adattamenti e correttivi in alcune aree.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 23 maggio 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica: impreselocali@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata allo schema di Regolamento.